Art. 21. La tassa di manomorta sara' portata in deduzione per l'importo dovuto sui redditi patrimoniali accertati e computati nelle attivita', senza riguardo alla maggiore o minore somma eventualmente pagata dal parroco in base a dichiarazioni inesatte od in conseguenza di variazioni verificatesi nelle rendite e nell'asse patrimoniale e non ancora denunciate agli effetti dell'applicazione della tassa medesima. Gli assegni supplementari di congrua, concessi a' termini della legge 4 giugno 1899, n. 191, e delle leggi precedenti, sono esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto di manomorta.