(Regolamento-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
  La tassa di manomorta sara'  portata  in  deduzione  per  l'importo
dovuto  sui  redditi  patrimoniali  accertati   e   computati   nelle
attivita', senza riguardo alla maggiore o minore somma  eventualmente
pagata dal parroco in base a dichiarazioni inesatte od in conseguenza
di variazioni verificatesi nelle rendite e nell'asse  patrimoniale  e
non ancora denunciate  agli  effetti  dell'applicazione  della  tassa
medesima. 
 
  Gli assegni supplementari di congrua,  concessi  a'  termini  della
legge 4 giugno 1899, n. 191, e delle leggi  precedenti,  sono  esenti
dalle tasse di passaggio di usufrutto di manomorta.