(Regolamento-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
  Dalle attivita' accertate si dovranno  dedurre,  sotto  le  riserve
espresse nel presente Regolamento: 
 
    a) i pesi patrimoniali: 
 
    b)   gli   oneri   legittimamente   costituiti   sulle    rendite
beneficiarie, non che gli oneri ed i pesi inerenti  agli  assegni  ed
alle rendite indicate nell'articolo 8; 
 
    c) le imposte e le tasse che colpiscono direttamente i beni o  le
rendite computate nelle attivita', non che le spese delle riparazioni
ordinarie ai fabbricati.