Art. 9. Dalle attivita' accertate si dovranno dedurre, sotto le riserve espresse nel presente Regolamento: a) i pesi patrimoniali: b) gli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie, non che gli oneri ed i pesi inerenti agli assegni ed alle rendite indicate nell'articolo 8; c) le imposte e le tasse che colpiscono direttamente i beni o le rendite computate nelle attivita', non che le spese delle riparazioni ordinarie ai fabbricati.