Art. 2.
Composizione della Camera
1. La Camera e' composta da un presidente e da quattro membri,
scelti tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza e
competenza e di riconosciuta indipendenza, nominati dalla Consob.
Essi durano in carica sette anni, senza possibilita' di essere
confermati, e non possono ricoprire incarichi presso altri organismi
di conciliazione e di arbitrato, istituiti da enti pubblici e privati
e operanti in qualsiasi settore, ne' esercitare attivita' di
conciliazione o di arbitrato ovvero ogni altra attivita' che ne possa
compromettere l'indipendenza e l'autonomia di giudizio.
2. Due membri della Camera sono designati rispettivamente dal
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e, congiuntamente,
dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente
rappresentative. La designazione e' comunicata entro sessanta giorni
dalla ricezione di un atto di invito da parte della Consob. In
assenza di designazione entro il termine indicato, la Consob provvede
direttamente alla nomina dei due membri.
3. I componenti della Camera sono individuati tra le seguenti
categorie:
a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al
patrocinio avanti alle magistrature superiori; dottori commercialisti
iscritti nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili da almeno dodici anni;
b) notai con almeno sei anni di anzianita' di servizio;
magistrati ordinari, in servizio da almeno dodici anni o in
quiescenza; magistrati amministrativi e contabili con almeno sei anni
di anzianita' di servizio o in quiescenza;
c) professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed
economiche in servizio o in quiescenza; dirigenti dello Stato o di
Autorita' indipendenti con almeno venti anni di anzianita' di
servizio laureati in discipline giuridico/economiche, in servizio o
in quiescenza.
4. I tre componenti designati dalla Consob, ivi compreso il
presidente, sono di norma individuati all'interno di ciascuno dei
gruppi di categorie di cui al comma 3.
5. I componenti della Camera sono revocabili solo per giusta causa
con provvedimento motivato della Consob.
6. L'originaria inesistenza o la sopravvenuta perdita dei
requisiti indicati ai commi 1 e 3 ovvero il grave inadempimento degli
obblighi gravanti in capo ai componenti della Camera, importano la
decadenza dalla carica. La decadenza e' pronunziata dalla Camera
entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza della perdita dei
requisiti, ovvero dalla conoscenza dei fatti che integrano grave
inadempimento dei detti obblighi. In caso di inerzia, la decadenza e'
pronunziata direttamente dalla Consob.
7. Con delibera della Consob sono determinate le indennita'
spettanti al presidente e ai membri.