Art. 3.
Funzionamento della Camera
1. Le deliberazioni della Camera sono adottate collegialmente con
la presenza di almeno tre componenti. Salvo che non sia prevista una
maggioranza diversa, le deliberazioni della Camera sono adottate a
maggioranza dei votanti e, comunque, con non meno di due voti
favorevoli. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
2. La Camera delibera il proprio statuto contenente le norme di
organizzazione e di funzionamento.
3. Le deliberazioni di cui al comma 2, approvate con la
maggioranza di almeno quattro componenti, sono comunicate alla Consob
che, entro trenta giorni dal loro ricevimento, puo' chiedere
chiarimenti e modifiche. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle
deliberazioni o dei chiarimenti e delle modifiche richiesti, queste
si intendono approvate.
4. La Camera ha sede presso gli uffici delle sedi della Consob e
svolge la propria attivita' avvalendosi di strutture e risorse
individuate e fornite dalla Consob.
5. La Camera presenta alla Consob, entro il mese di febbraio, una
relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
6. La Consob puo' chiedere alla Camera informazioni sulle
attivita' e sui compiti istituzionali svolti e puo' impartire
direttive relative ai controlli sui requisiti richiesti per
l'iscrizione negli elenchi.
7. La Consob provvede alla copertura delle spese di
amministrazione delle procedure di conciliazione e di arbitrato con
le contribuzioni versate dagli intermediari ai sensi dell'art. 40,
comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive
modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti
delle procedure.