(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                     Funzionamento della Camera 
 
   1. Le deliberazioni della Camera sono adottate collegialmente  con
la presenza di almeno tre componenti. Salvo che non sia prevista  una
maggioranza diversa, le deliberazioni della Camera  sono  adottate  a
maggioranza dei votanti  e,  comunque,  con  non  meno  di  due  voti
favorevoli. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 
   2. La Camera delibera il proprio statuto contenente  le  norme  di
organizzazione e di funzionamento. 
   3.  Le  deliberazioni  di  cui  al  comma  2,  approvate  con   la
maggioranza di almeno quattro componenti, sono comunicate alla Consob
che,  entro  trenta  giorni  dal  loro  ricevimento,  puo'   chiedere
chiarimenti e modifiche. Decorsi trenta giorni dal ricevimento  delle
deliberazioni o dei chiarimenti e delle modifiche  richiesti,  queste
si intendono approvate. 
   4. La Camera ha sede presso gli uffici delle sedi della  Consob  e
svolge la  propria  attivita'  avvalendosi  di  strutture  e  risorse
individuate e fornite dalla Consob. 
   5. La Camera presenta alla Consob, entro il mese di febbraio,  una
relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 
   6.  La  Consob  puo'  chiedere  alla  Camera  informazioni   sulle
attivita'  e  sui  compiti  istituzionali  svolti  e  puo'  impartire
direttive  relative  ai  controlli  sui   requisiti   richiesti   per
l'iscrizione negli elenchi. 
   7.  La   Consob   provvede   alla   copertura   delle   spese   di
amministrazione delle procedure di conciliazione e di  arbitrato  con
le contribuzioni versate dagli intermediari ai  sensi  dell'art.  40,
comma  3,  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724  e   successive
modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli  utenti
delle procedure.