Art. 4.
Funzioni della Camera
1. La Camera amministra i procedimenti di conciliazione e di
arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli
investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi
degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti
nei rapporti contrattuali con gli investitori. Essa non interviene in
alcun modo, nel corso della procedura di conciliazione e del giudizio
arbitrale, nel merito delle controversie. La Camera, in particolare:
a) cura la tenuta degli elenchi dei conciliatori e degli arbitri
e provvede ogni sei mesi al loro aggiornamento;
b) stabilisce e aggiorna il codice deontologico dei conciliatori
e degli arbitri e lo sottopone all'approvazione della Consob secondo
quanto previsto dall'art. 3, comma 3;
c) organizza i servizi di arbitrato e di conciliazione anche con
riferimento alla fase di composizione non contenziosa della lite di
cui all'art. 140-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206;
d) promuove i servizi di arbitrato e conciliazione e ne diffonde
la conoscenza mediante attivita' di documentazione, elaborazione dati
e studio, anche attraverso la predisposizione di azioni comuni con
altre istituzioni ovvero con associazioni economiche e altri
organismi pubblici o privati attivi nel settore dei servizi
finanziari e delle procedure di conciliazione e arbitrato;
e) organizza corsi di formazione e aggiornamento per i
conciliatori e per gli arbitri;
f) esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente
regolamento.
2. La Camera, al fine di risolvere questioni relative all'ambito
delle reciproche competenze, stipula un protocollo d'intesa con il
sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui
all'art. 128-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.