(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                        Funzioni della Camera 
 
   1. La Camera amministra  i  procedimenti  di  conciliazione  e  di
arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli
investitori e gli intermediari per la violazione da parte  di  questi
degli obblighi di informazione, correttezza  e  trasparenza  previsti
nei rapporti contrattuali con gli investitori. Essa non interviene in
alcun modo, nel corso della procedura di conciliazione e del giudizio
arbitrale, nel merito delle controversie. La Camera, in particolare: 
    a) cura la tenuta degli elenchi dei conciliatori e degli  arbitri
e provvede ogni sei mesi al loro aggiornamento; 
    b) stabilisce e aggiorna il codice deontologico dei  conciliatori
e degli arbitri e lo sottopone all'approvazione della Consob  secondo
quanto previsto dall'art. 3, comma 3; 
    c) organizza i servizi di arbitrato e di conciliazione anche  con
riferimento alla fase di composizione non contenziosa della  lite  di
cui all'art. 140-bis, comma 6, del decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206; 
    d) promuove i servizi di arbitrato e conciliazione e ne  diffonde
la conoscenza mediante attivita' di documentazione, elaborazione dati
e studio, anche attraverso la predisposizione di  azioni  comuni  con
altre  istituzioni  ovvero  con  associazioni  economiche   e   altri
organismi  pubblici  o  privati  attivi  nel  settore   dei   servizi
finanziari e delle procedure di conciliazione e arbitrato; 
    e)  organizza  corsi  di  formazione  e   aggiornamento   per   i
conciliatori e per gli arbitri; 
    f) esercita le altre funzioni ad  essa  attribuite  dal  presente
regolamento. 
   2. La Camera, al fine di risolvere questioni  relative  all'ambito
delle reciproche competenze, stipula un protocollo  d'intesa  con  il
sistema di  risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie  di  cui
all'art. 128-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.