(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                       Elenco dei conciliatori 
 
   1. Possono essere iscritti a domanda nell'elenco dei  conciliatori
i soggetti che sono in possesso dei requisiti di  professionalita'  e
onorabilita' indicati all'art. 4, comma  4,  lettere  a)  e  b),  del
decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222. 
   2.  La  Camera,  a  seguito  della  ricezione  della  domanda   di
iscrizione  nell'elenco,  corredata  dei  documenti   attestanti   il
possesso dei  requisiti  richiesti,  ne  verifica  la  regolarita'  e
delibera l'iscrizione. 
   3. Ogni sei mesi la Camera  dispone  l'aggiornamento  dell'elenco,
procedendo alle nuove iscrizioni e alla cancellazione di  coloro  che
hanno perso i requisiti di cui al comma 1 o che  sono  incorsi  nelle
situazioni di incompatibilita' di cui al comma 4,  ovvero  di  coloro
che ne hanno fatto domanda. La  cancellazione  puo'  altresi'  essere
disposta nei casi di grave inadempimento degli obblighi stabiliti dal
codice deontologico o, comunque, connessi alla  funzione  svolta.  La
cancellazione,  se  non  segue  alla  domanda  del  conciliatore,  e'
pronunciata dalla Camera sentito l'interessato. 
   4. I conciliatori non possono svolgere attivita' di  conciliazione
per piu' di due organismi di conciliazione e comunicano senza indugio
alla Camera la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione.