Art. 5.
Elenco dei conciliatori
1. Possono essere iscritti a domanda nell'elenco dei conciliatori
i soggetti che sono in possesso dei requisiti di professionalita' e
onorabilita' indicati all'art. 4, comma 4, lettere a) e b), del
decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.
2. La Camera, a seguito della ricezione della domanda di
iscrizione nell'elenco, corredata dei documenti attestanti il
possesso dei requisiti richiesti, ne verifica la regolarita' e
delibera l'iscrizione.
3. Ogni sei mesi la Camera dispone l'aggiornamento dell'elenco,
procedendo alle nuove iscrizioni e alla cancellazione di coloro che
hanno perso i requisiti di cui al comma 1 o che sono incorsi nelle
situazioni di incompatibilita' di cui al comma 4, ovvero di coloro
che ne hanno fatto domanda. La cancellazione puo' altresi' essere
disposta nei casi di grave inadempimento degli obblighi stabiliti dal
codice deontologico o, comunque, connessi alla funzione svolta. La
cancellazione, se non segue alla domanda del conciliatore, e'
pronunciata dalla Camera sentito l'interessato.
4. I conciliatori non possono svolgere attivita' di conciliazione
per piu' di due organismi di conciliazione e comunicano senza indugio
alla Camera la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione.