Art. 6.
Elenco degli arbitri
1. Possono essere iscritti a domanda nell'elenco degli arbitri i
soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 2, comma 3, che:
a) non hanno riportato condanne definitive per delitti non
colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;
b) non hanno riportato condanne a pena detentiva, applicate su
richiesta delle parti, pari o superiore a sei mesi;
c) non sono incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai
pubblici uffici;
d) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di
sicurezza;
e) non hanno riportato sanzioni disciplinari diverse
dall'avvertimento.
2. La Camera a seguito della ricezione della domanda di iscrizione
nell'elenco, corredata dei documenti attestanti il possesso dei
requisiti richiesti, ne verifica la regolarita' e delibera
l'iscrizione.
3. Ogni sei mesi la Camera dispone l'aggiornamento dell'elenco,
procedendo alle nuove iscrizioni e alla cancellazione di coloro che
hanno perso i requisiti di cui al comma 1, ovvero di coloro che ne
hanno fatto domanda. La cancellazione puo' altresi' essere disposta
nei casi di grave inadempimento degli obblighi stabiliti dal codice
deontologico o, comunque, connessi alla funzione svolta. La
cancellazione, se non segue alla domanda dell'arbitro, e' pronunciata
dalla Camera sentito l'interessato.
4. Gli arbitri comunicano senza indugio alla Camera la perdita dei
requisiti richiesti per l'iscrizione.