(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                        Elenco degli arbitri 
 
   1. Possono essere iscritti a domanda nell'elenco degli  arbitri  i
soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 2, comma 3, che: 
    a) non  hanno  riportato  condanne  definitive  per  delitti  non
colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione; 
    b) non hanno riportato condanne a pena  detentiva,  applicate  su
richiesta delle parti, pari o superiore a sei mesi; 
    c) non sono incorsi nella interdizione perpetua o temporanea  dai
pubblici uffici; 
    d) non sono  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione  o  di
sicurezza; 
    e)   non   hanno   riportato   sanzioni   disciplinari    diverse
dall'avvertimento. 
   2. La Camera a seguito della ricezione della domanda di iscrizione
nell'elenco, corredata  dei  documenti  attestanti  il  possesso  dei
requisiti  richiesti,  ne  verifica   la   regolarita'   e   delibera
l'iscrizione. 
   3. Ogni sei mesi la Camera  dispone  l'aggiornamento  dell'elenco,
procedendo alle nuove iscrizioni e alla cancellazione di  coloro  che
hanno perso i requisiti di cui al comma 1, ovvero di  coloro  che  ne
hanno fatto domanda. La cancellazione puo' altresi'  essere  disposta
nei casi di grave inadempimento degli obblighi stabiliti  dal  codice
deontologico  o,  comunque,  connessi  alla   funzione   svolta.   La
cancellazione, se non segue alla domanda dell'arbitro, e' pronunciata
dalla Camera sentito l'interessato. 
   4. Gli arbitri comunicano senza indugio alla Camera la perdita dei
requisiti richiesti per l'iscrizione.