Art. 4.
Modalita' e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca
radiofonica delle competizioni calcistiche
1. Con riferimento alle competizioni calcistiche, gli operatori
della comunicazione radiofonica dispongono, complessivamente, in
ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri
delle competizioni di una finestra informativa di tre minuti ogni
quindici minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per
ognuno dei due tempi di gara.
2. Le finestre informative di cui al precedente comma 1 non sono
frazionabili ne' cumulabili. Eventuali sforamenti e/o flash per
l'aggiornamento dei risultati al di fuori delle finestre informative,
comunque non superiori al limite complessivo di sessanta secondi per
ciascun giorno di gara di calendario solare, dovranno essere
recuperati nelle finestre successive.
3. I soli operatori della comunicazione radiofonica accreditati e
realmente presenti in contemporanea su tutti i campi se meno di
cinque e su almeno cinque campi se piu' di cinque possono sostituire,
a loro scelta, una delle sei finestre informative con interventi
liberi di aggiornamento dai vari campi, nel limite complessivo di tre
minuti per ogni giorno di calendario solare.
4. E' fatto divieto di consentire a terzi di utilizzare, in
qualunque modo e forma, la radiocronaca nel corso di e/o per
effettuare trasmissioni televisive.
5. All'interno delle finestre informative di cui al presente
articolo e' riconosciuta la piu' ampia liberta' di cronaca da parte
delle emittenti radiofoniche.