(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
 
Modalita' e limiti temporali di  esercizio  del  diritto  di  cronaca
             radiofonica delle competizioni calcistiche 
 
   1. Con riferimento alle competizioni  calcistiche,  gli  operatori
della  comunicazione  radiofonica  dispongono,  complessivamente,  in
ciascun giorno di calendario solare nel quale  si  svolgono  incontri
delle competizioni di una finestra informativa  di  tre  minuti  ogni
quindici minuti di gioco, fino ad un  massimo  di  tre  finestre  per
ognuno dei due tempi di gara. 
   2. Le finestre informative di cui al precedente comma 1  non  sono
frazionabili ne'  cumulabili.  Eventuali  sforamenti  e/o  flash  per
l'aggiornamento dei risultati al di fuori delle finestre informative,
comunque non superiori al limite complessivo di sessanta secondi  per
ciascun  giorno  di  gara  di  calendario  solare,  dovranno   essere
recuperati nelle finestre successive. 
   3. I soli operatori della comunicazione radiofonica accreditati  e
realmente presenti in contemporanea su  tutti  i  campi  se  meno  di
cinque e su almeno cinque campi se piu' di cinque possono sostituire,
a loro scelta, una delle  sei  finestre  informative  con  interventi
liberi di aggiornamento dai vari campi, nel limite complessivo di tre
minuti per ogni giorno di calendario solare. 
   4. E' fatto divieto  di  consentire  a  terzi  di  utilizzare,  in
qualunque modo  e  forma,  la  radiocronaca  nel  corso  di  e/o  per
effettuare trasmissioni televisive. 
   5. All'interno delle  finestre  informative  di  cui  al  presente
articolo e' riconosciuta la piu' ampia liberta' di cronaca  da  parte
delle emittenti radiofoniche.