Art. 10 Direttore Generale 1. Il Direttore Generale, fatti salvi i compiti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, cura il coordinamento, per gli aspetti di natura giuridica e amministrativa, delle attivita' dell'Istituto al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi e dei risultati stabiliti, fatti salvi i poteri di organizzazione delle strutture medesime attribuiti ai dirigenti. 2. Il Direttore Generale, oltre alle competenze di cui al precedente articolo 9, svolge i seguenti compiti: a) promuove ogni opportuna iniziativa per assicurare idonei flussi di comunicazione tra le strutture organizzative dell'Istituto; b) promuove la semplificazione dei procedimenti amministrativi e l'adozione da parte delle strutture organizzative dell'Istituto di carte dei servizi interni; c) formula, di concerto con i Direttori di Dipartimento, proposte agli organi di governo in materia di amministrazione, di assetto organizzativo, di fabbisogni e di dotazioni organiche; d) fornisce agli organi di governo dell'Istituto le informazioni richieste e la documentazione sull'andamento della gestione, coordinando ed acquisendo i contributi dei Dipartimenti; e) promuove e resiste alle liti; f) convoca e presiede, in assenza del Presidente, il Comitato di presidenza e la Conferenza dei dirigenti; g) svolge le funzioni di Segretario del Consiglio.