(Allegato-art. 10)
                               Art. 10 
 
 
                         Direttore Generale 
 
    1.  Il  Direttore  Generale,  fatti  salvi  i  compiti   di   cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modifiche e integrazioni, cura il coordinamento,  per  gli
aspetti  di  natura  giuridica  e  amministrativa,  delle   attivita'
dell'Istituto al fine di assicurare il conseguimento degli  obiettivi
e dei risultati stabiliti, fatti salvi  i  poteri  di  organizzazione
delle strutture medesime attribuiti ai dirigenti. 
    2. Il  Direttore  Generale,  oltre  alle  competenze  di  cui  al
precedente articolo 9, svolge i seguenti compiti: 
      a) promuove ogni opportuna  iniziativa  per  assicurare  idonei
flussi di comunicazione tra le strutture organizzative dell'Istituto; 
      b) promuove la semplificazione dei procedimenti  amministrativi
e l'adozione da parte delle strutture organizzative dell'Istituto  di
carte dei servizi interni; 
      c) formula,  di  concerto  con  i  Direttori  di  Dipartimento,
proposte agli organi di governo in  materia  di  amministrazione,  di
assetto organizzativo, di fabbisogni e di dotazioni organiche; 
      d)  fornisce  agli   organi   di   governo   dell'Istituto   le
informazioni  richieste  e  la  documentazione  sull'andamento  della
gestione, coordinando ed acquisendo i contributi dei Dipartimenti; 
      e) promuove e resiste alle liti; 
      f) convoca e presiede, in assenza del Presidente,  il  Comitato
di presidenza e la Conferenza dei dirigenti; 
      g) svolge le funzioni di Segretario del Consiglio.