(Allegato-art. 12)
                               Art. 12 
 
 
  Scuola Superiore di Statistica e di Analisi Sociali ed Economiche 
 
    1. La "Scuola Superiore di Statistica e  di  Analisi  Sociali  ed
Economiche", nel rispetto dei principi e delle  disposizioni  dettati
dal regolamento CE n. 223/2009 ed al fine di  assicurare  statistiche
armonizzate e comparabili a livello internazionale provvede, ai sensi
dell'art. 5, comma 1 lettera f)  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 e dell'articolo 6,  comma  3  del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419: 
      a) alla formazione  dei  responsabili  di  uffici  dirigenziali
dell'Istituto,  attraverso  l'organizzazione   delle   attivita'   di
reclutamento, in raccordo con la  "Scuola  Superiore  della  Pubblica
Amministrazione" e con la "Scuola  Superiore  dell'Economia  e  delle
Finanze", e di corsi di formazione iniziale e avanzata  diretti  alla
qualificazione e all'aggiornamento professionale dei responsabili  di
uffici dirigenziali. I corsi di formazione per la  preposizione  alle
posizioni dirigenziali di prima fascia e  tecniche  generali  possono
prevedere lo svolgimento di periodi all'estero la cui durata, che non
puo' comunque eccedere i 6 mesi, anche non continuativi, nell'arco di
un  triennio,  e'  collegata  al  progetto  applicativo   concernente
l'innovazione nel settore della statistica  ufficiale  o  in  materie
collegate; 
      b) all'attivita' di formazione e  qualificazione  professionale
del personale dell'Istat e  delle  pubbliche  amministrazioni,  degli
operatori e degli addetti al Sistema statistico nazionale, e di altri
soggetti pubblici e privati. 
    2. La "Scuola Superiore di Statistica e  di  Analisi  Sociali  ed
Economiche"   fornisce   annualmente   apposita   comunicazione    al
Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla "Scuola Superiore  della
Pubblica Amministrazione" del proprio piano di formazione ed opera in
collegamento con la "Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione"
e con la "Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze", con  altre
Scuole  per  la  formazione  dei  dipendenti  delle   amministrazioni
pubbliche, nonche' con altre istituzioni universitarie e scientifiche
nazionali, europee  e  internazionali.  L'attivita'  formativa  della
Scuola e'  organizzata  anche  tenendo  conto  dei  programmi  e  gli
indirizzi degli altri Istituti di statistica  dell'Unione  europea  e
internazionali e dei principi stabiliti dal  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni. 
    3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 e  comma
3, l'accesso alla qualifica dirigenziale  per  la  preposizione  alle
strutture giuridiche ed amministrative e' disciplinato dagli articoli
28 e 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  attraverso
le attivita' di reclutamento organizzate dalla Scuola  ai  sensi  del
presente articolo e consistenti in  corso-concorso  ovvero  in  prove
teorico-pratiche volte  all'accertamento  delle  qualita'  gestionali
richieste.