Art. 12 Scuola Superiore di Statistica e di Analisi Sociali ed Economiche 1. La "Scuola Superiore di Statistica e di Analisi Sociali ed Economiche", nel rispetto dei principi e delle disposizioni dettati dal regolamento CE n. 223/2009 ed al fine di assicurare statistiche armonizzate e comparabili a livello internazionale provvede, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 e dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419: a) alla formazione dei responsabili di uffici dirigenziali dell'Istituto, attraverso l'organizzazione delle attivita' di reclutamento, in raccordo con la "Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione" e con la "Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze", e di corsi di formazione iniziale e avanzata diretti alla qualificazione e all'aggiornamento professionale dei responsabili di uffici dirigenziali. I corsi di formazione per la preposizione alle posizioni dirigenziali di prima fascia e tecniche generali possono prevedere lo svolgimento di periodi all'estero la cui durata, che non puo' comunque eccedere i 6 mesi, anche non continuativi, nell'arco di un triennio, e' collegata al progetto applicativo concernente l'innovazione nel settore della statistica ufficiale o in materie collegate; b) all'attivita' di formazione e qualificazione professionale del personale dell'Istat e delle pubbliche amministrazioni, degli operatori e degli addetti al Sistema statistico nazionale, e di altri soggetti pubblici e privati. 2. La "Scuola Superiore di Statistica e di Analisi Sociali ed Economiche" fornisce annualmente apposita comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla "Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione" del proprio piano di formazione ed opera in collegamento con la "Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione" e con la "Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze", con altre Scuole per la formazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonche' con altre istituzioni universitarie e scientifiche nazionali, europee e internazionali. L'attivita' formativa della Scuola e' organizzata anche tenendo conto dei programmi e gli indirizzi degli altri Istituti di statistica dell'Unione europea e internazionali e dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 e comma 3, l'accesso alla qualifica dirigenziale per la preposizione alle strutture giuridiche ed amministrative e' disciplinato dagli articoli 28 e 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 attraverso le attivita' di reclutamento organizzate dalla Scuola ai sensi del presente articolo e consistenti in corso-concorso ovvero in prove teorico-pratiche volte all'accertamento delle qualita' gestionali richieste.