(Allegato-art. 13)
                               Art. 13 
 
 
         Consulenti esterni - Gruppi di lavoro - Commissioni 
 
    1. Gli organi di governo  dell'Istituto,  entro  i  limiti  delle
apposite previsioni di spesa, possono avvalersi di esperti esterni di
alta  qualificazione  per  progetti  di  importanza  strategica   per
l'Istituto o per lo studio di particolari problemi,  quando  non  sia
possibile servirsi del personale interno, secondo procedure stabilite
dall'art. 7 commi 6 e seguenti del D.lgs  165/2001.  Resta  ferma  la
facolta'  di  avvalersi  di  professionisti  esterni  per   specifici
incarichi professionali. 
    2. Il Presidente puo' costituire con proprio provvedimento gruppi
di  lavoro  e  commissioni,  comprese  quelle  per  il  reclutamento,
chiamandone a far parte esperti esterni. 
    3.  Il  Direttore  Generale  e  i  Direttori  dei   Dipartimenti,
nell'ambito delle proprie  competenze  e  nei  limiti  delle  risorse
assegnate,  hanno  facolta'  di  affidare,  per   motivate   ragioni,
specifici incarichi di consulenza. 
    4. Gli incarichi di cui al presente articolo  sono  affidati  nel
rispetto dei limiti stabiliti dalle normative in materia  di  finanza
pubblica.