Art. 13 Consulenti esterni - Gruppi di lavoro - Commissioni 1. Gli organi di governo dell'Istituto, entro i limiti delle apposite previsioni di spesa, possono avvalersi di esperti esterni di alta qualificazione per progetti di importanza strategica per l'Istituto o per lo studio di particolari problemi, quando non sia possibile servirsi del personale interno, secondo procedure stabilite dall'art. 7 commi 6 e seguenti del D.lgs 165/2001. Resta ferma la facolta' di avvalersi di professionisti esterni per specifici incarichi professionali. 2. Il Presidente puo' costituire con proprio provvedimento gruppi di lavoro e commissioni, comprese quelle per il reclutamento, chiamandone a far parte esperti esterni. 3. Il Direttore Generale e i Direttori dei Dipartimenti, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse assegnate, hanno facolta' di affidare, per motivate ragioni, specifici incarichi di consulenza. 4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono affidati nel rispetto dei limiti stabiliti dalle normative in materia di finanza pubblica.