Art. 14 Entrata in vigore - Norme di prima attuazione e transitorie - Abrogazioni 1. In sede di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e nel rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 6, comma 4 del medesimo decreto e al successivo comma 3 del presente articolo, nonche' dei vincoli dettati dalla pianta organica allegata al presente regolamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento si provvede: a) ai fini del primo inquadramento nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia e della loro preposizione ai Servizi giuridici e amministrativi, all'avvio di apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami consistenti in due prove teorico-pratiche e colloquio volte all'accertamento delle specifiche professionalita' richieste con particolare riguardo alle necessarie competenze gestionali in ambito giuridico, amministrativo e contabile con riserva di posti, nel limite del cinquanta per cento, in favore del personale di ruolo che abbia ricoperto presso l'Istituto incarichi dirigenziali nel precedente ordinamento per una durata di almeno tre anni nel medesimo settore. Ai fini della valutazione dei titoli, sono valutabili i soli titoli attinenti alle funzioni del profilo professionale oggetto di concorso, nonche' quelli riguardanti il funzionamento dei settori giuridico-amministrativi e scientifici di interesse istituzionale dell'ente. Sono ammessi a sostenere gli esami i soli candidati che abbiano conseguito, in sede di valutazione dei titoli, il punteggio minimo stabilito dal bando di concorso. Nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero superare il quintuplo dei posti messi a concorso, l'Istat potra' procedere ad una preselezione consistente nella soluzione di quesiti a risposta multipla predeterminata riguardante le materie delle prove concorsuali; b) ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di prima fascia, nei limiti delle percentuali previste dalla normativa vigente, e della loro preposizione alla Direzioni Centrali giuridiche e amministrative, all'avvio di apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami consistenti in due prove scritte e una prova orale volte all'accertamento delle specifiche professionalita' richieste. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, alle procedure concorsuali possono partecipare, oltre ai soggetti di cui al DPCM emanato ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche il personale di ruolo che abbia ricoperto presso l'Istituto incarichi dirigenziali ai sensi del precedente ordinamento e dell'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, per una durata di almeno cinque anni nel medesimo settore. 2. L'Istituto provvede ad assumere i vincitori dei concorsi di cui alle lettere a) e b), comma 1 del presente articolo nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 e al successivo comma 3 del presente articolo. Le assunzioni di cui al presente comma sono disposte in conformita' alla vigente normativa in materia di finanza pubblica e di turn-over considerati, ai fini del calcolo, i soli differenziali retributivi nel caso di assunzione di personale vincitore gia' di ruolo dell'Istituto. 3. Al fine di garantire la continuita' e la funzionalita' dell'Istituto nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1 lettere a) e b), il Presidente puo' conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, cui corrisponde un trattamento giuridico ed economico complessivo determinato con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca, per gli uffici e i servizi giuridici e amministrativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, per una durata non superiore a 18 mesi, a personale di ruolo dell'Istituto in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste ovvero, in mancanza di queste ultime, di altre amministrazioni pubbliche. Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori 12 mesi, per assicurare la funzionalita' dell'Istituto fino alla conclusione delle procedure concorsuali. Qualora vengano preposti a tali strutture dipendenti di ruolo dell'Istituto, sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio; al termine sono riammessi nei ruoli del personale dell'Istituto. 4. Dall'entrata in vigore del presente regolamento il conferimento degli incarichi di cui all'art. 11 comma 5 avviene secondo le modalita' previste dal presente regolamento. 5. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogato il preesistente regolamento di organizzazione con annesso disegno organizzativo e relativa pianta organica. Il richiamo all'articolo 3 comma 4, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2000, operato dall'articolo 5 comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.166 e' da intendersi riferito all'articolo 4, comma 4 lettera f) del presente regolamento. 6. Il presente regolamento con la relativa pianta organica allegata, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Parte di provvedimento in formato grafico