(Allegato-art. 14)
                               Art. 14 
 
 
Entrata in vigore  -  Norme  di  prima  attuazione  e  transitorie  -
                             Abrogazioni 
 
    1. In sede di prima attuazione del decreto del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre 2010,  n.  166,  e  nel  rispetto  dei  limiti
temporali di cui all'articolo 6, comma 4 del medesimo  decreto  e  al
successivo comma 3 del presente articolo, nonche' dei vincoli dettati
dalla pianta organica allegata al presente regolamento, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento si provvede: 
    a) ai fini del primo inquadramento nel  ruolo  dei  dirigenti  di
seconda fascia e della  loro  preposizione  ai  Servizi  giuridici  e
amministrativi, all'avvio di apposite procedure concorsuali pubbliche
per titoli ed esami  consistenti  in  due  prove  teorico-pratiche  e
colloquio volte all'accertamento  delle  specifiche  professionalita'
richieste  con  particolare  riguardo  alle   necessarie   competenze
gestionali  in  ambito  giuridico,  amministrativo  e  contabile  con
riserva di posti, nel limite del cinquanta per cento, in  favore  del
personale di ruolo che abbia ricoperto  presso  l'Istituto  incarichi
dirigenziali nel precedente ordinamento per una durata di almeno  tre
anni nel medesimo settore. Ai fini della valutazione dei titoli, sono
valutabili  i  soli  titoli  attinenti  alle  funzioni  del   profilo
professionale oggetto di  concorso,  nonche'  quelli  riguardanti  il
funzionamento dei settori giuridico-amministrativi e  scientifici  di
interesse istituzionale dell'ente. Sono ammessi a sostenere gli esami
i soli candidati che abbiano conseguito, in sede di  valutazione  dei
titoli, il punteggio minimo stabilito dal bando di concorso. Nel caso
in cui le domande di partecipazione dovessero superare  il  quintuplo
dei  posti  messi  a  concorso,  l'Istat  potra'  procedere  ad   una
preselezione  consistente  nella  soluzione  di  quesiti  a  risposta
multipla  predeterminata   riguardante   le   materie   delle   prove
concorsuali; 
    b) ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei  dirigenti  di  prima
fascia,  nei  limiti  delle  percentuali  previste  dalla   normativa
vigente, e della loro preposizione alla Direzioni Centrali giuridiche
e  amministrative,  all'avvio  di  apposite   procedure   concorsuali
pubbliche per titoli ed esami consistenti in due prove scritte e  una
prova orale volte all'accertamento delle specifiche  professionalita'
richieste.  Ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, alle  procedure
concorsuali possono partecipare, oltre ai soggetti  di  cui  al  DPCM
emanato ai sensi dell'articolo  28-bis,  commi  1  e  3  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche il personale  di  ruolo  che
abbia ricoperto presso l'Istituto incarichi dirigenziali ai sensi del
precedente ordinamento e dell'articolo 6, comma  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, per una  durata
di almeno cinque anni nel medesimo settore. 
    2. L'Istituto provvede ad assumere i vincitori  dei  concorsi  di
cui alle lettere a) e b), comma 1 del presente articolo nel  rispetto
dei limiti di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 e al successivo comma 3 del
presente articolo. Le  assunzioni  di  cui  al  presente  comma  sono
disposte in conformita' alla vigente normativa in materia di  finanza
pubblica e di turn-over considerati, ai  fini  del  calcolo,  i  soli
differenziali  retributivi  nel  caso  di  assunzione  di   personale
vincitore gia' di ruolo dell'Istituto. 
    3. Al  fine  di  garantire  la  continuita'  e  la  funzionalita'
dell'Istituto   nelle   more   dell'espletamento   delle    procedure
concorsuali di cui al comma 1 lettere a) e  b),  il  Presidente  puo'
conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato,  ai  sensi  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e del decreto del Presidente
della Repubblica  7  settembre  2010,  n.  166,  cui  corrisponde  un
trattamento  giuridico  ed  economico  complessivo  determinato   con
riferimento  al  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro   della
dirigenza dell'area ricerca, per gli uffici e i servizi  giuridici  e
amministrativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,  n.  166,  per  una
durata non superiore a 18 mesi, a personale di ruolo dell'Istituto in
possesso delle specifiche qualita' professionali richieste ovvero, in
mancanza di queste ultime, di altre amministrazioni  pubbliche.  Tali
contratti possono essere rinnovati una sola volta  per  ulteriori  12
mesi,  per  assicurare  la  funzionalita'  dell'Istituto  fino   alla
conclusione delle procedure concorsuali. Qualora vengano  preposti  a
tali strutture dipendenti di ruolo dell'Istituto, sono  collocati  in
aspettativa senza assegni per  tutta  la  durata  dell'incarico,  con
riconoscimento dell'anzianita' di servizio; al termine sono riammessi
nei ruoli del personale dell'Istituto. 
    4.  Dall'entrata  in   vigore   del   presente   regolamento   il
conferimento degli incarichi di  cui  all'art.  11  comma  5  avviene
secondo le modalita' previste dal presente regolamento. 
    5. Dalla data di entrata in vigore del presente  regolamento,  e'
abrogato il preesistente regolamento di  organizzazione  con  annesso
disegno  organizzativo  e  relativa  pianta  organica.  Il   richiamo
all'articolo 3 comma 4, lettera f) del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 1 agosto 2000, operato dall'articolo  5  comma
1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n.166 e' da intendersi riferito all'articolo 4, comma 4 lettera
f) del presente regolamento. 
    6. Il  presente  regolamento  con  la  relativa  pianta  organica
allegata, entra in vigore il  giorno  successivo  alla  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico