(Allegato-art. 7)
                               Art. 7 
 
 
                       Strutture organizzative 
 
    1. Costituiscono uffici dirigenziali  ai  sensi  dell'articolo  5
comma 1, lett. a) del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre 2010 n.  166  la  Direzione  Generale,  i  Dipartimenti  di
produzione e ricerca, le Direzioni Centrali, i Servizi,  nonche'  gli
Uffici Regionali di cui al decreto legislativo 6 settembre  1989,  n.
322,   denominati   "Uffici   Territoriali",   in   numero    massimo
complessivamente non superiore a settantatre. 
    2. La Direzione Generale, i Dipartimenti di produzione e  ricerca
e le rispettive Direzioni Centrali sono destinatari, negli ambiti  di
rispettiva  competenza,  delle  direttive  emanate  dagli  organi  di
governo. 
    3. La Direzione Generale e le  Direzioni  Centrali  giuridiche  e
amministrative costituiscono uffici dirigenziali di prima fascia.  La
Direzione  Generale   svolge   funzioni   di   natura   giuridica   e
amministrativa e cura il coordinamento e  i  rapporti  istituzionali,
per gli aspetti di tale natura, delle attivita'  dei  Dipartimenti  e
delle Direzioni Centrali di produzione  e  ricerca.  L'organizzazione
interna e l'assegnazione di risorse alle Direzioni centrali afferenti
la Direzione generale sono stabilite con provvedimento del  Direttore
generale, nei limiti delle risorse assegnate dagli organi di governo.
Gli uffici dirigenziali di prima fascia possono essere articolati  in
Servizi   giuridici   amministrativi,   che   costituiscono    uffici
dirigenziali  di   seconda   fascia.   L'organizzazione   interna   e
l'assegnazione e la ripartizione  di  risorse  ai  Servizi  giuridici
amministrativi  sono  stabilite  con  provvedimento   del   Direttore
centrale competente. Resta  comunque  confermata,  in  ragione  delle
relative  professionalita'  specifiche  e  per  specifiche  esigenze,
l'assegnazione del personale appartenente ai profili professionali di
ricercatore e tecnologo, nonche' agli altri profili professionali  di
cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  12  febbraio  1991,
n.171, alla Direzione generale e alle strutture  ad  essa  afferenti,
nonche' l'eventuale attribuzione, allo stesso, di responsabilita'  di
strutture tecniche e progetti ai sensi del presente regolamento e del
contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile. 
    4. I Dipartimenti di produzione e ricerca e le Direzioni Centrali
di  produzione  e  ricerca  sono  strutture  organizzative   tecniche
preposte  a  settori  omogenei  di  attivita',  costituiscono  uffici
tecnici generali e possono essere articolati in  Servizi  tecnici  di
produzione e ricerca, che costituiscono uffici tecnici non  generali.
I Dipartimenti di produzione e ricerca  curano  la  produzione  e  la
ricerca  statistica,  la  definizione  degli  standard  tecnici,   la
predisposizione del Programma statistico  nazionale  e  le  verifiche
circa la sua attuazione,  la  promozione  e  il  coordinamento  degli
uffici di  statistica  del  Sistan,  il  coordinamento  degli  Uffici
Territoriali  dell'Istituto,  la  gestione  dei  servizi  tecnici  di
interesse  comune  dell'Istat  e  del  Sistan,  nonche',   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, la definizione dei metodi e  dei
formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo
scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e
finanziaria, nonche' il coordinamento di modificazioni,  integrazioni
e nuove impostazioni della  modulistica  e  dei  sistemi  informativi
utilizzati   dalle   pubbliche   amministrazioni   per    raccogliere
informazioni utilizzate o da  utilizzare  per  fini  statistici.  Gli
Uffici Territoriali costituiscono uffici tecnici non generali e  sono
sedi periferiche dell'Istituto operanti sul territorio. 
    5. Nell'ambito  del  numero  massimo  degli  uffici  dirigenziali
definito al comma 1, per ragioni di carattere  organizzativo,  ed  al
fine di realizzare progetti di particolare rilevanza, possono  essere
costituite, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. a), strutture di
carattere temporaneo equiparate ai Servizi tecnici  di  produzione  e
ricerca con una durata massima di 24 mesi. 
    6.  I  responsabili  degli  uffici  dirigenziali  compongono   la
Conferenza dei dirigenti, che ha funzioni consultive su questioni  di
natura  tecnica,  scientifica  organizzativa  ed  amministrativa.  La
Conferenza e' convocata e presieduta dal Presidente dell'Istituto  e,
in sua assenza, dal Direttore Generale.