Art. 7 Strutture organizzative 1. Costituiscono uffici dirigenziali ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 166 la Direzione Generale, i Dipartimenti di produzione e ricerca, le Direzioni Centrali, i Servizi, nonche' gli Uffici Regionali di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, denominati "Uffici Territoriali", in numero massimo complessivamente non superiore a settantatre. 2. La Direzione Generale, i Dipartimenti di produzione e ricerca e le rispettive Direzioni Centrali sono destinatari, negli ambiti di rispettiva competenza, delle direttive emanate dagli organi di governo. 3. La Direzione Generale e le Direzioni Centrali giuridiche e amministrative costituiscono uffici dirigenziali di prima fascia. La Direzione Generale svolge funzioni di natura giuridica e amministrativa e cura il coordinamento e i rapporti istituzionali, per gli aspetti di tale natura, delle attivita' dei Dipartimenti e delle Direzioni Centrali di produzione e ricerca. L'organizzazione interna e l'assegnazione di risorse alle Direzioni centrali afferenti la Direzione generale sono stabilite con provvedimento del Direttore generale, nei limiti delle risorse assegnate dagli organi di governo. Gli uffici dirigenziali di prima fascia possono essere articolati in Servizi giuridici amministrativi, che costituiscono uffici dirigenziali di seconda fascia. L'organizzazione interna e l'assegnazione e la ripartizione di risorse ai Servizi giuridici amministrativi sono stabilite con provvedimento del Direttore centrale competente. Resta comunque confermata, in ragione delle relative professionalita' specifiche e per specifiche esigenze, l'assegnazione del personale appartenente ai profili professionali di ricercatore e tecnologo, nonche' agli altri profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.171, alla Direzione generale e alle strutture ad essa afferenti, nonche' l'eventuale attribuzione, allo stesso, di responsabilita' di strutture tecniche e progetti ai sensi del presente regolamento e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile. 4. I Dipartimenti di produzione e ricerca e le Direzioni Centrali di produzione e ricerca sono strutture organizzative tecniche preposte a settori omogenei di attivita', costituiscono uffici tecnici generali e possono essere articolati in Servizi tecnici di produzione e ricerca, che costituiscono uffici tecnici non generali. I Dipartimenti di produzione e ricerca curano la produzione e la ricerca statistica, la definizione degli standard tecnici, la predisposizione del Programma statistico nazionale e le verifiche circa la sua attuazione, la promozione e il coordinamento degli uffici di statistica del Sistan, il coordinamento degli Uffici Territoriali dell'Istituto, la gestione dei servizi tecnici di interesse comune dell'Istat e del Sistan, nonche', ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, la definizione dei metodi e dei formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonche' il coordinamento di modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici. Gli Uffici Territoriali costituiscono uffici tecnici non generali e sono sedi periferiche dell'Istituto operanti sul territorio. 5. Nell'ambito del numero massimo degli uffici dirigenziali definito al comma 1, per ragioni di carattere organizzativo, ed al fine di realizzare progetti di particolare rilevanza, possono essere costituite, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. a), strutture di carattere temporaneo equiparate ai Servizi tecnici di produzione e ricerca con una durata massima di 24 mesi. 6. I responsabili degli uffici dirigenziali compongono la Conferenza dei dirigenti, che ha funzioni consultive su questioni di natura tecnica, scientifica organizzativa ed amministrativa. La Conferenza e' convocata e presieduta dal Presidente dell'Istituto e, in sua assenza, dal Direttore Generale.