(Allegato-art. 8)
                               Art. 8 
 
 
Attribuzioni e valutazione dei responsabili degli uffici dirigenziali 
 
    1.  I  responsabili  degli  uffici   dirigenziali   dell'Istituto
esercitano  le  attribuzioni  loro  conferite  dalla  legge   e   dai
regolamenti ed assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento
degli obiettivi definiti e  assegnati  nell'ambito  del  ciclo  della
gestione della performance. I responsabili degli uffici dirigenziali,
nell'ambito della rispettiva competenza  funzionale  e  territoriale,
adottano gli atti e  i  provvedimenti,  anche  a  rilevanza  esterna,
inerenti l'amministrazione, la produzione e l'erogazione dei  servizi
istituzionali secondo i principi di cui all'art. 1. In particolare, i
responsabili degli uffici dirigenziali  preposti  alle  attivita'  di
produzione  e  ricerca   rispondono   della   correttezza   e   della
tempestivita' dei dati prodotti. 
    2. I responsabili degli uffici  dirigenziali,  nell'ambito  delle
rispettive  competenze,   sono   dotati   di   autonomi   poteri   di
organizzazione e  gestione  delle  risorse  ad  essi  affidate;  sono
responsabili della gestione e  dei  risultati.  Essi  individuano  ed
istituiscono opportune forme e modalita' di controllo e  di  gestione
della performance secondo la normativa vigente, anche allo  scopo  di
assicurare l'integrita' e la trasparenza delle attivita'. 
    3. Nel perseguimento degli obiettivi assegnati, ed entro i limiti
degli stanziamenti di bilancio, l'esercizio  dei  poteri  di  cui  ai
precedenti commi si informa  ai  criteri  ed  ai  principi  operativi
indicati dagli organi di governo, alle direttive generali  da  questi
emanate, al piano della performance e ai programmi. 
    4. Ai dipendenti appartenenti ai livelli professionali  I,  II  e
III, compatibilmente con le attribuzioni derivanti dalle declaratorie
di  livello  professionale,  possono   essere   attribuite   funzioni
ispettive,  di  consulenza,  di  studio  nell'ambito  delle   singole
strutture organizzative in cui si  articola  l'Istituto,  purche'  il
soggetto preposto ad esse sia di livello pari o superiore. 
    5. In attuazione di quanto previsto dalla normativa  vigente,  la
valutazione dei dirigenti, nell'ambito del sistema di  misurazione  e
valutazione della performance adottato dall'Istituto,  e'  effettuata
avvalendosi  dell'organismo   indipendente   di   valutazione   della
performance. 
    6  La  valutazione  del  Direttore  Generale,  dei  Direttori  di
Dipartimento e dei Direttori Centrali e'  effettuata  dal  Presidente
sulla base degli  elementi  forniti  dall'organismo  indipendente  di
valutazione della performance. Il Presidente riferisce  al  Consiglio
degli esiti della valutazione. 
    7.  Il  Direttore  Generale  e  i   Direttori   di   Dipartimento
provvedono, secondo le disposizioni di legge vigenti, a  fornire  gli
elementi  necessari  alla  valutazione  dei  Direttori  Centrali.   I
Direttori Centrali  provvedono,  secondo  le  disposizioni  di  legge
vigenti, alla valutazione dei responsabili degli uffici  dirigenziali
coordinati. Per la valutazione  del  personale  non  dirigenziale  si
applicano le disposizione in materia  di  valutazione  e  misurazione
della performance previste dalla normativa vigente.