Art. 8 Attribuzioni e valutazione dei responsabili degli uffici dirigenziali 1. I responsabili degli uffici dirigenziali dell'Istituto esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge e dai regolamenti ed assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi definiti e assegnati nell'ambito del ciclo della gestione della performance. I responsabili degli uffici dirigenziali, nell'ambito della rispettiva competenza funzionale e territoriale, adottano gli atti e i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, inerenti l'amministrazione, la produzione e l'erogazione dei servizi istituzionali secondo i principi di cui all'art. 1. In particolare, i responsabili degli uffici dirigenziali preposti alle attivita' di produzione e ricerca rispondono della correttezza e della tempestivita' dei dati prodotti. 2. I responsabili degli uffici dirigenziali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono dotati di autonomi poteri di organizzazione e gestione delle risorse ad essi affidate; sono responsabili della gestione e dei risultati. Essi individuano ed istituiscono opportune forme e modalita' di controllo e di gestione della performance secondo la normativa vigente, anche allo scopo di assicurare l'integrita' e la trasparenza delle attivita'. 3. Nel perseguimento degli obiettivi assegnati, ed entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, l'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi si informa ai criteri ed ai principi operativi indicati dagli organi di governo, alle direttive generali da questi emanate, al piano della performance e ai programmi. 4. Ai dipendenti appartenenti ai livelli professionali I, II e III, compatibilmente con le attribuzioni derivanti dalle declaratorie di livello professionale, possono essere attribuite funzioni ispettive, di consulenza, di studio nell'ambito delle singole strutture organizzative in cui si articola l'Istituto, purche' il soggetto preposto ad esse sia di livello pari o superiore. 5. In attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, la valutazione dei dirigenti, nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Istituto, e' effettuata avvalendosi dell'organismo indipendente di valutazione della performance. 6 La valutazione del Direttore Generale, dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori Centrali e' effettuata dal Presidente sulla base degli elementi forniti dall'organismo indipendente di valutazione della performance. Il Presidente riferisce al Consiglio degli esiti della valutazione. 7. Il Direttore Generale e i Direttori di Dipartimento provvedono, secondo le disposizioni di legge vigenti, a fornire gli elementi necessari alla valutazione dei Direttori Centrali. I Direttori Centrali provvedono, secondo le disposizioni di legge vigenti, alla valutazione dei responsabili degli uffici dirigenziali coordinati. Per la valutazione del personale non dirigenziale si applicano le disposizione in materia di valutazione e misurazione della performance previste dalla normativa vigente.