(Allegato-art. 9)
                               Art. 9 
 
Uffici dirigenziali: Direttore Generale, Direttori di Dipartimento, 
Direttori  Centrali  e  Dirigenti  dei   Servizi   e   degli   Uffici
Territoriali 
 
    1. Il Direttore  Generale  e  i  Direttori  dei  Dipartimenti  di
produzione e ricerca, oltre all'esercizio delle attribuzioni  di  cui
all'articolo 8 e nell'ambito delle rispettive competenze: 
      a)  sono  responsabili  del  settore  cui  vengono  preposti  e
sovrintendono agli uffici in esso  ricompresi,  curando  la  relativa
organizzazione e coordinando l'attivita' dei Direttori Centrali e dei
dirigenti dei Servizi, a cui trasmettono le direttive e gli  atti  di
indirizzo del Presidente e del Consiglio; 
      b) attuano i piani della  performance  e  gli  altri  programmi
definiti dagli  organi  di  governo;  ripartiscono  le  risorse  loro
assegnate tra i responsabili degli uffici  dirigenziali  titolari  di
centri di responsabilita' con contestuale definizione degli obiettivi
da perseguire e dei limiti di valore  delle  spese  che  i  dirigenti
possono impegnare; 
      c)  promuovono,   nell'ambito   della   rispettiva   competenza
funzionale, l'innovazione nei processi amministrativi,  produttivi  e
di ricerca; 
      d) prepongono, secondo le procedure stabilite dal Consiglio,  i
responsabili dei Servizi; 
      e)  esercitano  poteri  sostitutivi  in  caso  di  inerzia  dei
titolari delle Direzioni Centrali e dei Servizi; 
      f) valutano risultati e responsabilita' dei responsabili  degli
uffici dirigenziali che afferiscono alla struttura di competenza; 
      g) formulano  proposte  e  forniscono  pareri  agli  organi  di
governo; 
      h) forniscono le informazioni  richieste  e  la  documentazione
sull'andamento della  gestione  e  gli  elementi  istruttori  per  il
contenzioso; 
      i) gestiscono, per quanto di  competenza,  il  personale  e  le
relazioni sindacali, tenendo conto degli indirizzi  degli  organi  di
governo; 
      j) possono  attribuire  le  funzioni  di  vicario  ad  uno  dei
Direttori Centrali; 
      k)  possono  assumere,   su   incarico   del   Presidente,   la
responsabilita' di particolari progetti  di  natura  trasversale  che
coinvolgono strutture esterne al proprio settore di competenza. 
    2. I Direttori Centrali e i dirigenti dei Servizi, fatti salvi  i
compiti di cui al decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modifiche e integrazioni per  i  preposti  alle  strutture
giuridiche e amministrative, nell'ambito delle rispettive competenze: 
      a) attuano le delibere  degli  organi  dell'Istituto,  per  gli
aspetti di propria competenza, adottando gli atti e  i  provvedimenti
necessari; 
      b) sono dotati di autonomi poteri di organizzazione e  gestione
delle risorse ad essi affidate, coordinano le loro attivita'  e  sono
responsabili dei risultati conseguiti; 
      c)  promuovono  l'innovazione  nei   processi   amministrativi,
produttivi e di ricerca; 
      d) formulano proposte e forniscono pareri al Direttore Generale
e ai dirigenti preposti ai  Dipartimenti  di  produzione  e  ricerca,
nonche' agli organi di governo; 
      e) forniscono le informazioni  richieste  e  la  documentazione
sull'andamento della  gestione  e  gli  elementi  istruttori  per  il
contenzioso; 
      f) possono assumere, su incarico del Presidente, del  Direttore
Generale o dei Direttori di  Dipartimento  di  produzione  e  ricerca
competenti per materia, la responsabilita' di particolari progetti di
natura trasversale  che  coinvolgono  strutture  esterne  al  proprio
settore di competenza. 
    3. Il  Direttore  Generale  e  i  Direttori  di  Dipartimento  di
produzione e ricerca determinano con propri atti, nel rispetto  della
normativa  vigente,  degli  atti  organizzativi  generali   e   degli
indirizzi degli organi di governo, l'esercizio delle attribuzioni dei
titolari dei Servizi e degli Uffici Territoriali. 
    4. Il Direttore Generale, i Direttori dei  Dipartimenti  e  delle
Direzioni Centrali di produzione e ricerca,  in  caso  di  assenza  o
impedimento, delegano, in parte o in tutto, le funzioni  inerenti  ai
propri uffici, rispettivamente, ad uno dei Direttori  Centrali  e  ad
uno  dei  titolari  dei  Servizi  appartenenti  alla   struttura   di
competenza. 
    5. I titolari dei Servizi di produzione e ricerca e degli  Uffici
Territoriali, in caso di assenza o impedimento, delegano, in parte  o
in tutto, le funzioni inerenti ai propri uffici ad uno dei dipendenti
appartenenti ai  livelli  professionali  I,  II  e  III  del  proprio
Servizio o Ufficio Territoriale.