Art. 9 Uffici dirigenziali: Direttore Generale, Direttori di Dipartimento, Direttori Centrali e Dirigenti dei Servizi e degli Uffici Territoriali 1. Il Direttore Generale e i Direttori dei Dipartimenti di produzione e ricerca, oltre all'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 8 e nell'ambito delle rispettive competenze: a) sono responsabili del settore cui vengono preposti e sovrintendono agli uffici in esso ricompresi, curando la relativa organizzazione e coordinando l'attivita' dei Direttori Centrali e dei dirigenti dei Servizi, a cui trasmettono le direttive e gli atti di indirizzo del Presidente e del Consiglio; b) attuano i piani della performance e gli altri programmi definiti dagli organi di governo; ripartiscono le risorse loro assegnate tra i responsabili degli uffici dirigenziali titolari di centri di responsabilita' con contestuale definizione degli obiettivi da perseguire e dei limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare; c) promuovono, nell'ambito della rispettiva competenza funzionale, l'innovazione nei processi amministrativi, produttivi e di ricerca; d) prepongono, secondo le procedure stabilite dal Consiglio, i responsabili dei Servizi; e) esercitano poteri sostitutivi in caso di inerzia dei titolari delle Direzioni Centrali e dei Servizi; f) valutano risultati e responsabilita' dei responsabili degli uffici dirigenziali che afferiscono alla struttura di competenza; g) formulano proposte e forniscono pareri agli organi di governo; h) forniscono le informazioni richieste e la documentazione sull'andamento della gestione e gli elementi istruttori per il contenzioso; i) gestiscono, per quanto di competenza, il personale e le relazioni sindacali, tenendo conto degli indirizzi degli organi di governo; j) possono attribuire le funzioni di vicario ad uno dei Direttori Centrali; k) possono assumere, su incarico del Presidente, la responsabilita' di particolari progetti di natura trasversale che coinvolgono strutture esterne al proprio settore di competenza. 2. I Direttori Centrali e i dirigenti dei Servizi, fatti salvi i compiti di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni per i preposti alle strutture giuridiche e amministrative, nell'ambito delle rispettive competenze: a) attuano le delibere degli organi dell'Istituto, per gli aspetti di propria competenza, adottando gli atti e i provvedimenti necessari; b) sono dotati di autonomi poteri di organizzazione e gestione delle risorse ad essi affidate, coordinano le loro attivita' e sono responsabili dei risultati conseguiti; c) promuovono l'innovazione nei processi amministrativi, produttivi e di ricerca; d) formulano proposte e forniscono pareri al Direttore Generale e ai dirigenti preposti ai Dipartimenti di produzione e ricerca, nonche' agli organi di governo; e) forniscono le informazioni richieste e la documentazione sull'andamento della gestione e gli elementi istruttori per il contenzioso; f) possono assumere, su incarico del Presidente, del Direttore Generale o dei Direttori di Dipartimento di produzione e ricerca competenti per materia, la responsabilita' di particolari progetti di natura trasversale che coinvolgono strutture esterne al proprio settore di competenza. 3. Il Direttore Generale e i Direttori di Dipartimento di produzione e ricerca determinano con propri atti, nel rispetto della normativa vigente, degli atti organizzativi generali e degli indirizzi degli organi di governo, l'esercizio delle attribuzioni dei titolari dei Servizi e degli Uffici Territoriali. 4. Il Direttore Generale, i Direttori dei Dipartimenti e delle Direzioni Centrali di produzione e ricerca, in caso di assenza o impedimento, delegano, in parte o in tutto, le funzioni inerenti ai propri uffici, rispettivamente, ad uno dei Direttori Centrali e ad uno dei titolari dei Servizi appartenenti alla struttura di competenza. 5. I titolari dei Servizi di produzione e ricerca e degli Uffici Territoriali, in caso di assenza o impedimento, delegano, in parte o in tutto, le funzioni inerenti ai propri uffici ad uno dei dipendenti appartenenti ai livelli professionali I, II e III del proprio Servizio o Ufficio Territoriale.