Art. 5 Casi particolari 1. Oltre che nei casi previsti dal precedente articolo 4, il ricorso all'acquisizione in economia e' consentito nei casi seguenti: a) risoluzione, anche parziale, di un precedente rapporto contrattuale, o risoluzione in danno del contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in corso (nello stesso non previste), qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; c) prestazioni periodiche di servizi e forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; d) interventi urgenti resi necessari da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.