Art. 7 Responsabile Unico del procedimento 1. Per ogni acquisizione in economia l'Ente opera attraverso un Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito RUP), ai sensi dell'art. 10 del codice dei contratti pubblici e degli artt. 10, 272 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010. 2. Il RUP e' nominato dal Direttore/Dirigente tra i dipendenti di ruolo del CNR, contestualmente alla determina a contrattare, ovvero nella fase di predisposizione dell'eventuale atto di programmazione di cui all'art. 6, e deve essere in possesso di titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti da svolgere; solo nell'ipotesi di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di adeguata professionalita', il medesimo puo' essere scelto tra i dipendenti non di ruolo in servizio. 3. In caso di mancata nomina, assume il ruolo di RUP il Direttore/Dirigente della struttura che effettua l'acquisizione. 4. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previsti dal codice dei contratti pubblici e dal D.P.R. n. 207/2010 ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti. 5. Per le acquisizioni di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di cui al punto kk) dell'art. 4 del presente regolamento, il responsabile del procedimento deve essere un tecnico in possesso delle necessarie abilitazioni, ove richieste, nonche' degli altri requisiti previsti dall'art. 252 del D.P.R. 207/2010.