Art. 4. (Formazione del registro) 1. E' istituito il registro dei gestori previsto dall'articolo 50-quinquies, comma 2, del Testo Unico. 2. Al registro e' annessa una sezione speciale ove sono annotate le imprese di investimento e le banche autorizzate ai relativi servizi di investimento che comunicano alla Consob, prima dell'avvio dell'operativita', lo svolgimento dell'attivita' di gestione di un portale secondo quanto previsto dall'Allegato 1.