(Allegato-art. 10)
                               Art. 10 
 
           Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti 
 
          di carattere normativo e amministrativo generale 
 
  1. Il Garante pubblica sul proprio sito istituzionale i riferimenti
normativi, con i relativi link  alle  disposizioni  che  ne  regolano
l'istituzione,  l'organizzazione   e   l'attivita'.   Sono   altresi'
pubblicati  i  regolamenti,  le  linee  guida,  i  provvedimenti,   i
comunicati rivolti agli organi di informazione,  gli  altri  atti  di
carattere generale emanati dal Garante e ogni  atto  che  dispone  in
generale sull'organizzazione, sulle funzioni,  sugli  obiettivi,  sui
procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme
giuridiche che riguardano i compiti istituzionali del  Garante  o  si
dettano disposizioni per  l'applicazione  di  esse,  ivi  compresi  i
codici di condotta.