Art. 11 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione del Garante 1. Il Garante pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati i dati relativi a: a) componenti del Collegio; b) articolazione degli uffici, competenze di ciascun ufficio dirigenziale e nomi dei relativi responsabili; c) illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilita' e comprensibilita' dei dati, dell'organizzazione del Garante, mediante l'organigramma; d) elenco dei numeri di telefono nonche' caselle di posta elettronica istituzionali e caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali del Garante.