Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale 1. Il Garante pubblica ed aggiorna annualmente i dati aggregati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e con la specificazione del personale assunto con contratto a tempo determinato. 2. Il Garante pubblica gli accordi negoziali e le modifiche regolamentari concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale. 3. Il Garante pubblica ed aggiorna trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale.