Art. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e all'attribuzione di premi al personale 1. Il Garante pubblica i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e dei premi effettivamente distribuiti. 2. Il Garante pubblica i dati relativi all'entita' del premio conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, sia per i dirigenti sia per i dipendenti.