Art. 20 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo 1. Il Garante pubblica i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'.