(Allegato-art. 21)
                               Art. 21 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e  la  gestione
                           del patrimonio 
 
  1.  Il  Garante  pubblica  le  informazioni  identificative   degli
immobili posseduti, nonche'  i  canoni  di  locazione  o  di  affitto
versati o percepiti.