Art. 24 Pubblicazioni relative ai procedimenti di competenza del Garante 1. Il Garante pubblica nel sito istituzionale i provvedimenti deliberati dal Collegio aventi rilevanza esterna con l'indicazione degli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati al procedimento, nonche' gli atti e i documenti di cui si ritiene opportuna la pubblicita' e le risposte di interesse generale date ai quesiti pervenuti. Su richiesta dell'interessato o qualora risulti comunque opportuno, possono essere omesse le sue generalita' ovvero la stessa pubblicazione del provvedimento. 2. Sono pubblicate le indicazioni da seguire per la presentazione al Garante dei ricorsi, dei reclami, delle segnalazioni, delle notificazioni o di ogni altro atto previsto dalla legge, con i moduli e i formulari eventualmente adottati. 3. Il Garante non puo' richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati previamente pubblicati sul sito istituzionale, ne' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari non pubblicati.