(Allegato-art. 24)
                               Art. 24 
 
  Pubblicazioni relative ai procedimenti di competenza del Garante 
 
  1. Il Garante  pubblica  nel  sito  istituzionale  i  provvedimenti
deliberati dal Collegio aventi rilevanza  esterna  con  l'indicazione
degli  strumenti  di  tutela,   amministrativa   e   giurisdizionale,
riconosciuti dalla  legge  in  favore  dei  soggetti  interessati  al
procedimento, nonche' gli atti  e  i  documenti  di  cui  si  ritiene
opportuna la pubblicita' e le risposte di interesse generale date  ai
quesiti pervenuti. Su richiesta dell'interessato  o  qualora  risulti
comunque opportuno, possono essere omesse le sue  generalita'  ovvero
la stessa pubblicazione del provvedimento. 
  2. Sono pubblicate le indicazioni da seguire per  la  presentazione
al Garante  dei  ricorsi,  dei  reclami,  delle  segnalazioni,  delle
notificazioni o di ogni altro atto previsto dalla legge, con i moduli
e i formulari eventualmente adottati. 
  3. Il Garante non puo' richiedere l'uso di moduli e  formulari  che
non siano stati previamente pubblicati sul  sito  istituzionale,  ne'
respingere l'istanza adducendo  il  mancato  utilizzo  dei  moduli  o
formulari non pubblicati.