(Allegato-art. 27)
                               Art. 27 
 
 Differimento nella pubblicazione di documenti, informazioni e dati 
 
  1. In presenza di motivate esigenze di riservatezza  o  di  segreto
istruttorio, il Garante puo' differire,  totalmente  o  parzialmente,
con  provvedimento   motivato,   la   pubblicazione   di   documenti,
informazioni e dati altrimenti previsti dal presente regolamento.