Art. 9 Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' 1. Il Garante, previa consultazione pubblica, adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente, che indica le iniziative necessarie per garantire un adeguato livello di trasparenza; la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'. 2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarita' e la tempestivita' dei flussi informativi di cui all'articolo 28, comma 3. 3. Il Garante pubblica sul proprio sito istituzionale nella sezione «Autorita' Trasparente» il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' ed il relativo stato di attuazione.