(Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 3)
                               Art. 3. 
 
    L'Aero Club d'Italia svolge ogni attivita' ritenuta necessaria ai
fini  dello  sviluppo  culturale,  economico,  didattico,   sportivo,
civile, sociale e democratico nel settore dell'aviazione  civile  non
commerciale. 
    Esso rappresenta tale settore, nelle  sue  varie  discipline,  di
fronte alle Autorita' istituzionali, essendo a  cio'  deputato  dalla
legge 29.5.54, n. 340. 
    In tale veste interloquisce con i Ministeri competenti,  con  gli
Organismi e gli Enti aeronautici e sportivi, per  lo  sviluppo  delle
normative  di  interesse  generale  del   settore   aeronautico   che
rappresenta. 
    Il Ministero delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  si  avvale
dell'Aero Club d'Italia per  quanto  attiene  a  tutte  le  attivita'
connesse allo svolgimento della specialita' del  volo  da  diporto  o
sportivo ai sensi della Legge 25 marzo 1985, n. 106 e D.P.R. 9 luglio
2010, n. 133. 
    Nello  svolgimento  della  sua  attivita'  l'Aero  Club  d'Italia
raccoglie  le  istanze  normative,  regolamentari,  amministrative  e
fiscali proposte dagli Aero Club federati,  dagli  Enti  Aggregati  e
dalle Associazioni Benemerite, per farsene interprete  nei  confronti
degli  Enti  statali,  degli  Enti  pubblici  e  degli  Enti  privati
interessati. 
    In particolare, poi: 
    1. promuove la cultura e la formazione aeronautica, favorisce  lo
sviluppo del turismo e degli sport aerei e  organizza  manifestazioni
aeronautiche agonistiche, turistiche, sportive e di propaganda; 
    2. sovraintende ad ogni pubblica  manifestazione  aeronautica  ai
sensi dell'art. 2 della Legge 29 maggio 1954, n. 340; 
    3. promuove  e  favorisce  iniziative  per  la  diffusione  della
cultura  nei  vari  settori  aeronautici,  ivi  compresi  i  voli  di
propaganda, nelle varie discipline aeronautiche; 
    4. favorisce le proposte e i progetti  per  l'acquisizione  della
cultura aeronautica; 
    5. promuove iniziative, musei, manifestazioni culturali e mostre; 
    6. svolge  direttamente,  su  delibera  del  Consiglio  Federale,
attivita' didattica nei vari settori aeronautici e cura, in generale,
che tale attivita' sia espletata secondo un indirizzo uniforme  anche
presso gli Aero Club Federati e gli Enti Aggregati; 
    7. patrocina e tutela gli interessi aeronautici nei diversi campi
di  attivita'  agonistica,   turistica,   sportiva,   didattica,   di
progettazione, di costruzione ed in ogni altro campo aeronautico; 
    8. esercita il potere sportivo aeronautico  previsto  dal  Codice
sportivo  della  Federazione   Aeronautica   Internazionale   e   dal
Regolamento sportivo nazionale; 
    9.  su  richiesta  del  Ministero  della  Difesa,  del  Ministero
dell'Interno e degli altri Ministeri e/o Enti  che  utilizzano  mezzi
aerei, cura  l'istruzione  e  l'allenamento  dei  piloti  militari  e
civili, anche per il tramite degli Aero  Club  Federati,  secondo  le
specifiche che potranno essere determinate in apposite convenzioni da
stipulare con i Ministeri ed Enti interessati; 
    10. fornisce, anche per il tramite degli Aero Club Federati, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione
Civile -, al Ministero dell'Interno -  Dipartimento  dei  Vigili  del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile -, alle Prefetture
- Uffici territoriali del Governo -, alle Regioni, Province, Comuni e
Comunita' montane ed alle altre Pubbliche Amministrazioni, per quanto
di  competenza,  il  proprio  apporto,  da  determinare  in  apposita
convenzione, nelle attivita'  di  protezione  civile  e/o  di  tutela
ambientale. 
    11. svolge ogni  altra  attivita',  nel  settore  dell'aviazione,
ritenuta  necessaria  ai  fini  dello  sviluppo  economico,   civile,
sociale, culturale e democratico del Paese.