Art. 3. L'Aero Club d'Italia svolge ogni attivita' ritenuta necessaria ai fini dello sviluppo culturale, economico, didattico, sportivo, civile, sociale e democratico nel settore dell'aviazione civile non commerciale. Esso rappresenta tale settore, nelle sue varie discipline, di fronte alle Autorita' istituzionali, essendo a cio' deputato dalla legge 29.5.54, n. 340. In tale veste interloquisce con i Ministeri competenti, con gli Organismi e gli Enti aeronautici e sportivi, per lo sviluppo delle normative di interesse generale del settore aeronautico che rappresenta. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si avvale dell'Aero Club d'Italia per quanto attiene a tutte le attivita' connesse allo svolgimento della specialita' del volo da diporto o sportivo ai sensi della Legge 25 marzo 1985, n. 106 e D.P.R. 9 luglio 2010, n. 133. Nello svolgimento della sua attivita' l'Aero Club d'Italia raccoglie le istanze normative, regolamentari, amministrative e fiscali proposte dagli Aero Club federati, dagli Enti Aggregati e dalle Associazioni Benemerite, per farsene interprete nei confronti degli Enti statali, degli Enti pubblici e degli Enti privati interessati. In particolare, poi: 1. promuove la cultura e la formazione aeronautica, favorisce lo sviluppo del turismo e degli sport aerei e organizza manifestazioni aeronautiche agonistiche, turistiche, sportive e di propaganda; 2. sovraintende ad ogni pubblica manifestazione aeronautica ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 maggio 1954, n. 340; 3. promuove e favorisce iniziative per la diffusione della cultura nei vari settori aeronautici, ivi compresi i voli di propaganda, nelle varie discipline aeronautiche; 4. favorisce le proposte e i progetti per l'acquisizione della cultura aeronautica; 5. promuove iniziative, musei, manifestazioni culturali e mostre; 6. svolge direttamente, su delibera del Consiglio Federale, attivita' didattica nei vari settori aeronautici e cura, in generale, che tale attivita' sia espletata secondo un indirizzo uniforme anche presso gli Aero Club Federati e gli Enti Aggregati; 7. patrocina e tutela gli interessi aeronautici nei diversi campi di attivita' agonistica, turistica, sportiva, didattica, di progettazione, di costruzione ed in ogni altro campo aeronautico; 8. esercita il potere sportivo aeronautico previsto dal Codice sportivo della Federazione Aeronautica Internazionale e dal Regolamento sportivo nazionale; 9. su richiesta del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno e degli altri Ministeri e/o Enti che utilizzano mezzi aerei, cura l'istruzione e l'allenamento dei piloti militari e civili, anche per il tramite degli Aero Club Federati, secondo le specifiche che potranno essere determinate in apposite convenzioni da stipulare con i Ministeri ed Enti interessati; 10. fornisce, anche per il tramite degli Aero Club Federati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile -, al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile -, alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo -, alle Regioni, Province, Comuni e Comunita' montane ed alle altre Pubbliche Amministrazioni, per quanto di competenza, il proprio apporto, da determinare in apposita convenzione, nelle attivita' di protezione civile e/o di tutela ambientale. 11. svolge ogni altra attivita', nel settore dell'aviazione, ritenuta necessaria ai fini dello sviluppo economico, civile, sociale, culturale e democratico del Paese.