(Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3,  l'Aero  Club
d'Italia: 
    1.  puo'  partecipare,  presso  le  amministrazioni  e  gli  enti
competenti, ai lavori relativi alla creazione di nuove  norme,  anche
regolamentari, o alla modifica di quelle  esistenti,  in  materia  di
attivita' aeronautica; 
    2. realizza, promuove e favorisce la costruzione, l'apprestamento
e la gestione di aeroporti civili e  privati  e  la  costituzione  di
aerocentri da turismo e sport; 
    3. istituisce ed organizza  scuole  civili  di  pilotaggio  e  di
addestramento al volo  di  ogni  tipo  e  livello  e  di  ogni  altra
attivita' aeronautica; 
    4. promuove e favorisce l'istituzione di scuole civili  regionali
di  pilotaggio  e  di  addestramento  al  volo  e  agli  altri  sport
aeronautici; 
    5. esamina ed approva i programmi e i regolamenti delle pubbliche
manifestazioni aeronautiche e  ne  controlla  l'organizzazione  e  lo
svolgimento; provvede agli altri adempimenti di  cui  alla  Legge  29
maggio 1954, n. 340; 
    6. sovraintende alle competizioni  aeronautiche,  organizzando  e
controllando  le  relative  gare   e   manifestazioni   nazionali   e
internazionali; 
    7. controlla e omologa i primati nazionali aeronautici e  concede
i  brevetti  e  le  licenze  sportive  proprie  e  della  Federazione
Aeronautica Internazionale;  presenta  alla  F.A.I.  le  proposte  di
omologazione dei primati internazionali; 
    8. raccoglie materiale bibliografico,  storico  e  statistico  di
carattere aeronautico civile; compie studi  e  progetti  nel  settore
aeronautico civile, turistico, sportivo e storico; 
    9. collabora con le Universita' ed altri Istituti di ricerca  per
studi in materia aeronautica; 
    10. promuove intese con imprese di qualunque tipo per lo sviluppo
del settore aeronautico; 
    11.  cura,  quale  unico  interlocutore,  i   rapporti   con   le
Amministrazioni dello  Stato  per  tutte  le  attivita'  aeronautiche
rientranti nella propria competenza; 
    12. a richiesta delle parti, ed in ogni  caso  di  contrasto  fra
Enti federati, funziona da  arbitro  per  dirimere  controversie  nel
campo dell'aviazione turistica e sportiva; 
    13. gestisce servizi  di  esazione  di  diritti  e  svolge  altri
incarichi che  siano  ad  esso  affidati,  nel  campo  dell'aviazione
civile, dallo Stato o da altri Enti; 
    14. realizza, compatibilmente  con  i  fini  istituzionali,  ogni
iniziativa  di  comunicazione  e  promozione  relativa  all'attivita'
aeronautica ed al traffico aeroturistico; 
    15. assicura il  regolare  espletamento  di  tutte  le  attivita'
previste dall'art. 1 della Legge 29 maggio 1954, n. 340 e cio'  anche
in relazione agli obblighi risultanti da accordi e convenzioni con le
Amministrazioni e gli Enti di cui ai commi d) ed  e)  del  successivo
art. 45; 
    16. su  richiesta  delle  Amministrazioni  ed  Enti  interessati,
provvede ad assicurare la disponibilita'  dei  mezzi  occorrenti  per
soddisfare le esigenze relative all'istruzione  e  agli  obblighi  di
volo del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti con
i quali siano  state  stipulate  apposite  convenzioni  al  riguardo,
salvo, anche in assenza di apposite  convenzioni,  la  previsione  di
specifici obblighi di legge; 
    17. provvede ad assicurare le attivita' di protezione civile  e/o
di tutela ambientale previste dalla convenzione di cui al  precedente
art. 3, comma 5, n. 10. 
    Per  il  conseguimento  degli  scopi  istituzionali  l'Aero  Club
d'Italia puo' avvalersi degli Aero Club  Federati  delegando  loro  i
necessari poteri.