Art. 4. Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3, l'Aero Club d'Italia: 1. puo' partecipare, presso le amministrazioni e gli enti competenti, ai lavori relativi alla creazione di nuove norme, anche regolamentari, o alla modifica di quelle esistenti, in materia di attivita' aeronautica; 2. realizza, promuove e favorisce la costruzione, l'apprestamento e la gestione di aeroporti civili e privati e la costituzione di aerocentri da turismo e sport; 3. istituisce ed organizza scuole civili di pilotaggio e di addestramento al volo di ogni tipo e livello e di ogni altra attivita' aeronautica; 4. promuove e favorisce l'istituzione di scuole civili regionali di pilotaggio e di addestramento al volo e agli altri sport aeronautici; 5. esamina ed approva i programmi e i regolamenti delle pubbliche manifestazioni aeronautiche e ne controlla l'organizzazione e lo svolgimento; provvede agli altri adempimenti di cui alla Legge 29 maggio 1954, n. 340; 6. sovraintende alle competizioni aeronautiche, organizzando e controllando le relative gare e manifestazioni nazionali e internazionali; 7. controlla e omologa i primati nazionali aeronautici e concede i brevetti e le licenze sportive proprie e della Federazione Aeronautica Internazionale; presenta alla F.A.I. le proposte di omologazione dei primati internazionali; 8. raccoglie materiale bibliografico, storico e statistico di carattere aeronautico civile; compie studi e progetti nel settore aeronautico civile, turistico, sportivo e storico; 9. collabora con le Universita' ed altri Istituti di ricerca per studi in materia aeronautica; 10. promuove intese con imprese di qualunque tipo per lo sviluppo del settore aeronautico; 11. cura, quale unico interlocutore, i rapporti con le Amministrazioni dello Stato per tutte le attivita' aeronautiche rientranti nella propria competenza; 12. a richiesta delle parti, ed in ogni caso di contrasto fra Enti federati, funziona da arbitro per dirimere controversie nel campo dell'aviazione turistica e sportiva; 13. gestisce servizi di esazione di diritti e svolge altri incarichi che siano ad esso affidati, nel campo dell'aviazione civile, dallo Stato o da altri Enti; 14. realizza, compatibilmente con i fini istituzionali, ogni iniziativa di comunicazione e promozione relativa all'attivita' aeronautica ed al traffico aeroturistico; 15. assicura il regolare espletamento di tutte le attivita' previste dall'art. 1 della Legge 29 maggio 1954, n. 340 e cio' anche in relazione agli obblighi risultanti da accordi e convenzioni con le Amministrazioni e gli Enti di cui ai commi d) ed e) del successivo art. 45; 16. su richiesta delle Amministrazioni ed Enti interessati, provvede ad assicurare la disponibilita' dei mezzi occorrenti per soddisfare le esigenze relative all'istruzione e agli obblighi di volo del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti con i quali siano state stipulate apposite convenzioni al riguardo, salvo, anche in assenza di apposite convenzioni, la previsione di specifici obblighi di legge; 17. provvede ad assicurare le attivita' di protezione civile e/o di tutela ambientale previste dalla convenzione di cui al precedente art. 3, comma 5, n. 10. Per il conseguimento degli scopi istituzionali l'Aero Club d'Italia puo' avvalersi degli Aero Club Federati delegando loro i necessari poteri.