Art. 11 Accesso ai documenti, riservatezza delle informazioni e segreto d'ufficio 1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorita' nei procedimenti di cui al presente regolamento e' riconosciuto nel corso dell'istruttoria dei procedimenti stessi ai soggetti cui e' stato comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nonche' ai soggetti ammessi ad intervenire di cui all'articolo 10. 2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone e professionisti coinvolti nei procedimenti, il diritto di accesso e' consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui cio' sia necessario per assicurare il contraddittorio. 3. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso. Qualora essi forniscano elementi di prova di un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un professionista, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a tali elementi. 4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici tengono conto, adottando tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle persone e dei professionisti a che le informazioni riservate o i segreti commerciali non vengano divulgati. 5. Sono sottratte all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti. 6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del Collegio, nonche' i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorita' e le istituzioni dell'Unione europea, nonche' tra l'Autorita' e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione. 7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare agli uffici una apposita richiesta che deve contenere l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi. 8. Il responsabile del procedimento, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 7, ne da' motivata comunicazione agli interessati. 9. Il responsabile del procedimento puo' disporre motivatamente il differimento dell'accesso ai documenti sino a quando non sia accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni e comunque non oltre la comunicazione della data di conclusione della fase istruttoria di cui all'articolo 16. 10. Le informazioni contenute nella documentazione acquisita nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2 del presente Regolamento sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale, di leale collaborazione con l'Autorita' Giudiziaria e quelli di collaborazione di cui al regolamento CE n. 2006/2004. 11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni.