(Regolamento-art. 11)
                               Art. 11 
 
Accesso ai  documenti,  riservatezza  delle  informazioni  e  segreto
                              d'ufficio 
 
  1. Il  diritto  di  accesso  ai  documenti  formati  o  stabilmente
detenuti  dall'Autorita'  nei  procedimenti  di   cui   al   presente
regolamento  e'   riconosciuto   nel   corso   dell'istruttoria   dei
procedimenti stessi ai soggetti cui e' stato comunicato  l'avvio  del
procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nonche' ai  soggetti
ammessi ad intervenire di cui all'articolo 10. 
  2. Qualora i documenti di cui al comma  1  contengano  informazioni
riservate  di  carattere  personale,   commerciale,   industriale   e
finanziario,  relative  a  persone  e  professionisti  coinvolti  nei
procedimenti, il diritto di accesso e'  consentito,  in  tutto  o  in
parte, nei limiti in  cui  cio'  sia  necessario  per  assicurare  il
contraddittorio. 
  3. I documenti che contengono segreti  commerciali  sono  sottratti
all'accesso.  Qualora  essi   forniscano   elementi   di   prova   di
un'infrazione  o  elementi   essenziali   per   la   difesa   di   un
professionista, gli uffici ne consentono l'accesso,  limitatamente  a
tali elementi. 
  4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e  3  e  nel
rispetto  dei  criteri  ivi  contenuti,  gli  uffici  tengono  conto,
adottando  tutti  i  necessari  accorgimenti,  dell'interesse   delle
persone e dei professionisti a che  le  informazioni  riservate  o  i
segreti commerciali non vengano divulgati. 
  5. Sono sottratte all'accesso le note, le proposte  ed  ogni  altra
elaborazione degli uffici con funzione di studio  e  di  preparazione
del contenuto di atti. 
  6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto  o  in  parte,  i
verbali delle adunanze del Collegio, nonche' i documenti  inerenti  a
rapporti  tra  l'Autorita'  e  le  istituzioni  dell'Unione  europea,
nonche' tra l'Autorita' e gli  organi  di  altri  Stati  o  di  altre
organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la
divulgazione. 
  7. I soggetti che intendono  salvaguardare  la  riservatezza  o  la
segretezza delle informazioni fornite devono presentare  agli  uffici
una apposita richiesta che deve contenere l'indicazione dei documenti
o delle parti di documenti che si ritiene  debbano  essere  sottratti
all'accesso, specificandone i motivi. 
  8. Il responsabile del procedimento, ove  non  ritenga  sussistenti
gli  elementi   di   riservatezza   o   di   segretezza   addotti   a
giustificazione delle richieste di cui al comma 7,  ne  da'  motivata
comunicazione agli interessati. 
  9. Il responsabile del procedimento puo' disporre motivatamente  il
differimento  dell'accesso  ai  documenti  sino  a  quando  non   sia
accertata la loro rilevanza ai fini della prova  delle  infrazioni  e
comunque non oltre la comunicazione della data di  conclusione  della
fase istruttoria di cui all'articolo 16. 
  10.  Le  informazioni  contenute  nella  documentazione   acquisita
nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo  2  del  presente
Regolamento sono tutelate dal segreto d'ufficio  anche  nei  riguardi
delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia
di cui all'articolo 331 del codice  di  procedura  penale,  di  leale
collaborazione con l'Autorita' Giudiziaria e quelli di collaborazione
di cui al regolamento CE n. 2006/2004. 
  11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta  e
motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro
trenta giorni.