(Regolamento-art. 13)
                               Art. 13 
 
Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazioni di esperti 
 
  1. Ai fini della valutazione di  qualsiasi  elemento  rilevante  ai
fini dell'istruttoria, il Collegio  puo'  autorizzare  le  perizie  e
analisi  statistiche  ed  economiche,  nonche'  la  consultazione  di
esperti, proposte dal responsabile del procedimento. 
  2. Le universita', i centri di ricerca o gli istituti  a  carattere
scientifico  incaricati  dall'Autorita',  designano  i  periti  e   i
consulenti  ritenuti  professionalmente  piu'   idonei   a   compiere
l'accertamento tecnico richiesto. 
  3. Nel caso in cui l'Autorita' disponga perizie e consulenze, ne e'
data comunicazione alle parti del procedimento. 
  4. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dal
responsabile del procedimento alle parti. 
  5. I soggetti ai quali e' stato comunicato l'avvio del procedimento
e quelli intervenuti ai sensi  dell'articolo  10,  possono  nominare,
dandone comunicazione  al  responsabile  del  procedimento,  un  loro
consulente, il  quale  puo'  assistere  alle  operazioni  svolte  dal
consulente dell'Autorita' e presentare, nel termine di  dieci  giorni
dalla comunicazione di cui al comma 4, scritti  e  documenti  in  cui
svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.