Art. 13 Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazioni di esperti 1. Ai fini della valutazione di qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria, il Collegio puo' autorizzare le perizie e analisi statistiche ed economiche, nonche' la consultazione di esperti, proposte dal responsabile del procedimento. 2. Le universita', i centri di ricerca o gli istituti a carattere scientifico incaricati dall'Autorita', designano i periti e i consulenti ritenuti professionalmente piu' idonei a compiere l'accertamento tecnico richiesto. 3. Nel caso in cui l'Autorita' disponga perizie e consulenze, ne e' data comunicazione alle parti del procedimento. 4. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dal responsabile del procedimento alle parti. 5. I soggetti ai quali e' stato comunicato l'avvio del procedimento e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 10, possono nominare, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un loro consulente, il quale puo' assistere alle operazioni svolte dal consulente dell'Autorita' e presentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, scritti e documenti in cui svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.