(Regolamento-art. 16)
                               Art. 16 
 
          Chiusura dell'istruttoria e richiesta dei pareri 
 
  1.   Il   responsabile   del   procedimento,   allorche'    ritenga
sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data  di
conclusione della fase istruttoria e  indica  loro  un  termine,  non
inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono  presentare  memorie
conclusive o documenti. 
  2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile  del  procedimento
rimette gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale. 
  3. Il responsabile del procedimento, nei casi di  cui  all'articolo
8, comma 6, del decreto  legislativo  sulla  pubblicita'  ingannevole
ovvero all'articolo 27,  comma  6,  del  Codice  del  Consumo,  prima
dell'adempimento di cui al comma 2 del presente articolo, richiede il
parere all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, alla  quale
trasmette gli atti del procedimento secondo le modalita' di cui  all'
articolo 19, comma 1. L'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni
comunica il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento  della
richiesta. 
  4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato
il parere o senza che l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni
abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Autorita'  Garante  della
Concorrenza e del Mercato procede indipendentemente dall'acquisizione
del parere stesso. Nel caso in cui l'Autorita' per le Garanzie  nelle
Comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di
conclusione del procedimento e' sospeso, per un  periodo  massimo  di
trenta giorni, dalla data di ricezione, da parte  dell'Autorita'  per
le Garanzie nelle Comunicazioni, delle notizie e documenti  richiesti
sino alla data in cui pervenga il relativo parere. 
  5. Il presente articolo trova applicazione anche con riferimento ai
procedimenti in cui sono previsti i pareri di  cui  all'articolo  27,
comma  1-bis,  del  Codice  del  Consumo.   Nell'ambito   di   questi
procedimenti, in caso di presentazione di  impegni,  ove  l'Autorita'
non ritenga la pratica commerciale manifestamente grave  e  scorretta
ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice  del  Consumo  ovvero  non
ritenga  manifestamente  inidonei  gli  impegni  proposti,  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 2, lettera a)  del  presente  regolamento,  il
termine per  rendere  il  parere  e'  di  quarantacinque  giorni  dal
ricevimento della richiesta ed il termine del procedimento si estende
di quindici giorni.