Art. 18 Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa 1. L'Autorita', con il provvedimento con cui dichiara l'ingannevolezza della pubblicita' o l'illiceita' della pubblicita' comparativa ovvero la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal professionista puo' disporre la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese del professionista, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo sulla pubblicita' ingannevole ovvero dell'articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo. L'Autorita' puo' altresi' disporre la pubblicazione degli impegni ottenuti dal professionista a cura e spese del medesimo. In tali casi l'Autorita' determina il mezzo e le modalita' di tali adempimenti ed il termine entro cui gli stessi devono essere effettuati. Copia del provvedimento che dispone la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, ovvero degli impegni, viene inviata al proprietario del mezzo attraverso il quale la pubblicazione deve essere effettuata. La dichiarazione rettificativa puo' essere disposta in forma di comunicazione personale quando il messaggio pubblicitario o la pratica commerciale e' indirizzata personalmente ai destinatari e questi sono determinabili. 2. Effettuata la pubblicazione della pronuncia o della dichiarazione rettificativa ovvero degli impegni di cui al comma 1, il professionista ne da' immediata comunicazione all'Autorita', trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell'elenco dei destinatari cui e' stata indirizzata la comunicazione individuale quando, ai sensi del comma 1, debba essere indirizzata personalmente ai destinatari dell'originario messaggio pubblicitario o pratica commerciale.