(Regolamento-art. 18)
                               Art. 18 
 
Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa 
 
  1.   L'Autorita',   con   il   provvedimento   con   cui   dichiara
l'ingannevolezza della pubblicita' o l'illiceita'  della  pubblicita'
comparativa ovvero la scorrettezza della pratica commerciale posta in
essere  dal  professionista  puo'  disporre  la  pubblicazione  della
pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una  dichiarazione
rettificativa,  a  cura  e  spese  del   professionista,   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo  sulla  pubblicita'
ingannevole ovvero dell'articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo.
L'Autorita' puo' altresi' disporre  la  pubblicazione  degli  impegni
ottenuti dal professionista a cura e spese del medesimo. In tali casi
l'Autorita' determina il mezzo e le modalita' di tali adempimenti  ed
il termine entro cui gli stessi devono essere effettuati.  Copia  del
provvedimento  che  dispone   la   pubblicazione   della   pronuncia,
integralmente  o  per   estratto,   ovvero   di   una   dichiarazione
rettificativa, ovvero degli impegni, viene  inviata  al  proprietario
del  mezzo  attraverso  il  quale  la   pubblicazione   deve   essere
effettuata. La dichiarazione rettificativa puo'  essere  disposta  in
forma di comunicazione personale quando il messaggio pubblicitario  o
la pratica commerciale e' indirizzata personalmente ai destinatari  e
questi sono determinabili. 
  2.  Effettuata   la   pubblicazione   della   pronuncia   o   della
dichiarazione rettificativa ovvero degli impegni di cui al  comma  1,
il  professionista  ne  da'  immediata  comunicazione  all'Autorita',
trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell'elenco dei destinatari
cui e' stata indirizzata  la  comunicazione  individuale  quando,  ai
sensi  del  comma  1,  debba  essere  indirizzata  personalmente   ai
destinatari  dell'originario  messaggio   pubblicitario   o   pratica
commerciale.