10. SEGNALETICA DI SICUREZZA 1. Al fine di favorire l'esodo in caso di emergenza deve essere installata la seguente segnaletica: a) segnaletica di tipo luminoso, finalizzata a indicare le uscite di sicurezza e i percorsi di esodo, che dovra' essere mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attivita' e alimentata anche in emergenza (Il percorso di esodo dovra' essere evidenziato da segnaletica a pavimento visibile in ogni condizione di illuminamento); b) apposita cartellonistica, nelle aree con presenza di bambini, che indichi: presenza di gradini e/o ostacoli sui percorsi orizzontali; non linearita' dei percorsi; presenza di elementi sporgenti; presenza di rampe delle scale, nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello dell'uscita. 2. Le indicazioni di cui alla lettera b) potranno essere realizzate con misure alternative alla cartellonistica utilizzando piu' canali sensoriali tra i seguenti: realizzazione di sistemi di comunicazione sonora; realizzazione di superfici in cui sono presenti riferimenti tattili; contrasti cromatici sul piano di calpestio percepibili nelle diverse condizioni di illuminamento. 3. Per quanto non indicato, la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, deve comunque essere conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.