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10. SEGNALETICA DI SICUREZZA 
    1. Al fine di favorire l'esodo in caso di emergenza  deve  essere
installata la seguente segnaletica: 
      a) segnaletica di tipo  luminoso,  finalizzata  a  indicare  le
uscite di  sicurezza  e  i  percorsi  di  esodo,  che  dovra'  essere
mantenuta  sempre  accesa  durante   l'esercizio   dell'attivita'   e
alimentata anche in emergenza (Il percorso  di  esodo  dovra'  essere
evidenziato da segnaletica a pavimento visibile in ogni condizione di
illuminamento); 
      b)  apposita  cartellonistica,  nelle  aree  con  presenza   di
bambini, che indichi: 
        presenza di gradini e/o ostacoli sui percorsi orizzontali; 
        non linearita' dei percorsi; 
        presenza di elementi sporgenti; 
        presenza di rampe delle scale, nel caso di ambienti posti  al
piano diverso da quello dell'uscita. 
    2.  Le  indicazioni  di  cui  alla  lettera  b)  potranno  essere
realizzate con misure alternative  alla  cartellonistica  utilizzando
piu' canali sensoriali tra i seguenti: 
      realizzazione di sistemi di comunicazione sonora; 
      realizzazione di superfici in  cui  sono  presenti  riferimenti
tattili; 
      contrasti cromatici sul piano di  calpestio  percepibili  nelle
diverse condizioni di illuminamento. 
    3.  Per  quanto  non  indicato,  la  segnaletica  di   sicurezza,
espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio,  deve  comunque
essere conforme al  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  e
successive modificazioni.