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11. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 
11.1. Generalita' 
    1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in  materia  di
sicurezza nei luoghi di lavoro, l'organizzazione e la gestione  della
sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel  del  decreto  del
Ministero dell'interno, adottato di concerto  con  il  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998. 
    2. Nell'attivita' devono essere collocate in vista le planimetrie
semplificate dei locali, recanti la  disposizione  delle  indicazioni
delle vie di esodo e dei mezzi antincendio. 
11.2. Piano di emergenza 
    1. Oltre alle  misure  definite  secondo  i  criteri  di  cui  al
precedente  punto,  il  responsabile  dell'attivita'  e'   tenuto   a
predisporre il piano di  emergenza  che  deve  riportare  i  seguenti
contenuti: 
      descrizione generale della struttura; 
      identificazione dei possibili e ragionevoli eventi che  possono
verificarsi all'interno della struttura (o che  possono  coinvolgerla
dall'esterno) e dai quali possano derivare pericoli per l'incolumita'
dei presenti e/o danni alla struttura stessa; 
      sistemi di rivelazione e comunicazione dell'emergenza adottati; 
      identificazione  delle  persone  autorizzate  ad  attivare   le
procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione
e  del  coordinamento  delle   misure   di   intervento   all'interno
dell'attivita'; 
      identificazione del personale che effettua il primo intervento; 
      disposizioni adottate per formare il personale ai  compiti  che
sara' chiamato a svolgere; 
      le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del  fuoco
e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; 
      modalita'  di  effettuazione   dell'evacuazione   dei   bambini
dall'edificio; 
      attrezzature di ausilio all'evacuazione (carrelli ecc.); 
      procedure da adottare per il ritorno alle ordinarie  condizioni
di esercizio. 
    2. Ai fini dell'attuazione di procedure di emergenza efficaci, le
prove di simulazione devono essere ripetute almeno tre volte  l'anno.
La prima prova deve essere effettuata entro  due  mesi  dall'apertura
dell'anno educativo. 
    Il piano di emergenza deve  essere  aggiornato  dal  responsabile
dell'attivita', in caso di cambiamenti sia del  personale  sia  delle
attrezzature e/o impianti.