11. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 11.1. Generalita' 1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, l'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel del decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998. 2. Nell'attivita' devono essere collocate in vista le planimetrie semplificate dei locali, recanti la disposizione delle indicazioni delle vie di esodo e dei mezzi antincendio. 11.2. Piano di emergenza 1. Oltre alle misure definite secondo i criteri di cui al precedente punto, il responsabile dell'attivita' e' tenuto a predisporre il piano di emergenza che deve riportare i seguenti contenuti: descrizione generale della struttura; identificazione dei possibili e ragionevoli eventi che possono verificarsi all'interno della struttura (o che possono coinvolgerla dall'esterno) e dai quali possano derivare pericoli per l'incolumita' dei presenti e/o danni alla struttura stessa; sistemi di rivelazione e comunicazione dell'emergenza adottati; identificazione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno dell'attivita'; identificazione del personale che effettua il primo intervento; disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che sara' chiamato a svolgere; le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; modalita' di effettuazione dell'evacuazione dei bambini dall'edificio; attrezzature di ausilio all'evacuazione (carrelli ecc.); procedure da adottare per il ritorno alle ordinarie condizioni di esercizio. 2. Ai fini dell'attuazione di procedure di emergenza efficaci, le prove di simulazione devono essere ripetute almeno tre volte l'anno. La prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall'apertura dell'anno educativo. Il piano di emergenza deve essere aggiornato dal responsabile dell'attivita', in caso di cambiamenti sia del personale sia delle attrezzature e/o impianti.