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12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO 
    1. La  formazione  e  l'informazione  antincendio  del  personale
devono essere attuate secondo  i  criteri  di  base  enunciati  negli
specifici punti del decreto del Ministero dell'interno,  adottato  di
concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  del
10 marzo 1998. 
    2. Tutto il personale che opera  nella  struttura  dovra'  essere
formato con il programma relativo alle attivita' di rischio medio  ed
un'aliquota, corrispondente a 4 persone  presenti  ogni  50  bambini,
dovra' anche avere  acquisito  il  relativo  attestato  di  idoneita'
tecnica.