12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO 1. La formazione e l'informazione antincendio del personale devono essere attuate secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998. 2. Tutto il personale che opera nella struttura dovra' essere formato con il programma relativo alle attivita' di rischio medio ed un'aliquota, corrispondente a 4 persone presenti ogni 50 bambini, dovra' anche avere acquisito il relativo attestato di idoneita' tecnica.