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2. UBICAZIONE 
2.1. Generalita' 
    1. Gli asili  nido  devono  essere  ubicati  nel  rispetto  delle
distanze  di  sicurezza  esterne  stabilite  dalle  disposizioni   di
prevenzione incendi vigenti per le attivita' scolastiche. 
    2. Gli asili nido possono  essere  ubicati  in  edifici  di  tipo
isolato, ovvero in edifici di tipo misto purche' il sistema di  esodo
sia ad uso esclusivo. 
    3. L'ubicazione dovra'  consentire  l'esodo  verso  luogo  sicuro
tramite percorso orizzontale o attraverso  l'utilizzo  di  rampa  con
pendenza non superiore all'8%, e comunque tale da permettere  ad  una
attrezzatura di ausilio per l'esodo di superarla. A tal  fine  devono
essere interposti, almeno ogni 10 m di rampa, piani  orizzontali  per
il riposo. 
    4. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al comma  3
dovra' essere assicurata la possibilita' di evacuazione con modalita'
di esodo orizzontale progressivo. 
    5. Eventuali piani interrati non possono  essere  destinati  alla
presenza dei bambini. 
2.2. Separazioni e comunicazioni 
    1. Salvo quanto disposto  nelle  specifiche  regole  tecniche  di
prevenzione incendi, gli asili nido ubicati in edifici di tipo  misto
devono essere separati dalle altre parti dell'edificio con  strutture
di separazione aventi caratteristiche  di  resistenza  al  fuoco  non
inferiori a quelle previste al punto 3.1. 
    2. Gli asili nido non devono comunicare con attivita' ad essi non
pertinenti. Possono comunicare con attivita' ad essi  pertinenti  non
soggette agli adempimenti di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite porte con  caratteristiche
di resistenza al fuoco EI 60. 
    3. Possono comunicare con le attivita' pertinenti  soggette  agli
adempimenti  di  prevenzione  incendi  ai  sensi  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite filtri  a
prova di fumo o spazi scoperti, fatto salvo quanto specificato  nelle
regole tecniche di riferimento. 
    4. E' ammessa la diretta comunicazione con ambienti  destinati  a
scuola dell'infanzia  anche  soggetti  agli  adempimenti  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,
purche' si adottino coordinate misure di  organizzazione  e  gestione
della sicurezza antincendio. 
2.3. Accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso 
    1. L'edificio ove e' ubicato l'asilo nido deve essere accessibile
ai mezzi di soccorso. 
    2. Per gli asili nido ubicati a  partire  dal  primo  piano  deve
essere assicurata la possibilita' di accostamento all'edificio  delle
autoscale   dei   Vigili   del   Fuoco   per   consentire   l'accesso
all'attivita'.