2. UBICAZIONE 2.1. Generalita' 1. Gli asili nido devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza esterne stabilite dalle disposizioni di prevenzione incendi vigenti per le attivita' scolastiche. 2. Gli asili nido possono essere ubicati in edifici di tipo isolato, ovvero in edifici di tipo misto purche' il sistema di esodo sia ad uso esclusivo. 3. L'ubicazione dovra' consentire l'esodo verso luogo sicuro tramite percorso orizzontale o attraverso l'utilizzo di rampa con pendenza non superiore all'8%, e comunque tale da permettere ad una attrezzatura di ausilio per l'esodo di superarla. A tal fine devono essere interposti, almeno ogni 10 m di rampa, piani orizzontali per il riposo. 4. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 3 dovra' essere assicurata la possibilita' di evacuazione con modalita' di esodo orizzontale progressivo. 5. Eventuali piani interrati non possono essere destinati alla presenza dei bambini. 2.2. Separazioni e comunicazioni 1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, gli asili nido ubicati in edifici di tipo misto devono essere separati dalle altre parti dell'edificio con strutture di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a quelle previste al punto 3.1. 2. Gli asili nido non devono comunicare con attivita' ad essi non pertinenti. Possono comunicare con attivita' ad essi pertinenti non soggette agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite porte con caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60. 3. Possono comunicare con le attivita' pertinenti soggette agli adempimenti di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti, fatto salvo quanto specificato nelle regole tecniche di riferimento. 4. E' ammessa la diretta comunicazione con ambienti destinati a scuola dell'infanzia anche soggetti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, purche' si adottino coordinate misure di organizzazione e gestione della sicurezza antincendio. 2.3. Accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso 1. L'edificio ove e' ubicato l'asilo nido deve essere accessibile ai mezzi di soccorso. 2. Per gli asili nido ubicati a partire dal primo piano deve essere assicurata la possibilita' di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco per consentire l'accesso all'attivita'.