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4. MISURE PER IL DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI ESODO 
4.1. Sistemi di vie di esodo 
    1. Ogni compartimento di cui al punto 3.2 deve  essere  provvisto
di un proprio sistema organizzato di vie di esodo che adduca verso un
luogo sicuro o uno spazio calmo, dimensionato in funzione del massimo
affollamento previsto e della  capacita'  di  deflusso  e  realizzato
secondo le indicazioni di cui ai seguenti punti. 
4.2. Densita' di affollamento 
    1. L'affollamento  complessivo  e'  determinato  sommando  quello
previsto nelle singole aree come di seguito indicato: 
      1) sezione: numero di persone effettivamente previste; 
      2) atrio, zona accoglienza  ed  eventuali  altri  ambienti  con
affluenza di persone: 0,4 persone/m²; 
      3) uffici e servizi: 20% del numero di persone previsto per  le
sezioni. 
    2. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente
diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato  sulla  base  della
densita' di affollamento di cui al comma 1, l'indicazione del  numero
delle persone deve risultare da  apposita  dichiarazione  rilasciata,
nelle forme di legge, dal responsabile dell'attivita'. 
4.3. Capacita' di deflusso 
    1. La capacita' di deflusso non deve essere superiore  a  50  per
ogni piano. 
4.4. Lunghezza dei percorsi di esodo 
    1. Il percorso effettivo per raggiungere un luogo sicuro da  ogni
punto dell'asilo nido non  puo'  essere  superiore  a  30  m,  valore
incrementabile a 45 m quando nei percorsi interessati dall'esodo sono
impiegati solo materiali incombustibili. 
    2.  Eventuali  corridoi  ciechi  non  possono   avere   lunghezza
superiore a 15 m. 
4.5. Larghezza delle vie di uscita 
    1. La larghezza delle uscite da ogni  piano  e'  determinata  dal
rapporto tra il massimo  affollamento  previsto  e  la  capacita'  di
deflusso del piano. 
    2.  E'  consentito  utilizzare,  ai  fini  del  deflusso,  scale,
passaggi e uscite aventi larghezza minima di 0,9 m computati pari  ad
un modulo. 
    3. Sono ammessi  restringimenti  puntuali  purche'  la  larghezza
minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a  0,80
m, a condizione che lungo le vie di  esodo  siano  presenti  soltanto
materiali  di  classe  0  ad  eccezione  di   eventuali   corsie   di
camminamento centrale, ove e' ammessa la  classe  1  di  reazione  al
fuoco, ferma restando la rispondenza al  sistema  di  classificazione
europea richiamata al punto 3.3, comma 1. 
    4. Per le attivita' che occupano piu' di due piani  fuori  terra,
la larghezza totale dei sistemi di vie di esodo deve essere calcolata
sommando l'affollamento dei due piani consecutivi.  La  larghezza  di
ogni singola via di uscita deve essere multipla del modulo di  uscita
(0,6 m) e comunque non inferiore a due moduli. 
4.6. Esodo orizzontale progressivo 
    1. Nella  individuazione  dei  percorsi  di  esodo  sono  ammesse
modalita' di  esodo  orizzontale  progressivo.  Per  conseguire  tale
obiettivo  ciascun  piano  deve  essere  suddiviso  in   almeno   due
compartimenti idonei a contenere, in situazioni di  emergenza,  oltre
ai propri normali occupanti, il numero di  bambini  previsti  per  il
compartimento adiacente con la capienza piu' alta,  considerando  una
superficie media di 0,70  m²/persona.  Tale  superficie  deve  essere
elevata a 1,50 m²/persona qualora l'esodo dei bambini debba  avvenire
con le attrezzature di ausilio all'esodo. 
4.7. Numero di uscite 
    1. Le uscite da ciascun  piano/compartimento  non  devono  essere
inferiori a due, ed essere raggiungibili con percorsi alternativi.