4. MISURE PER IL DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI ESODO 4.1. Sistemi di vie di esodo 1. Ogni compartimento di cui al punto 3.2 deve essere provvisto di un proprio sistema organizzato di vie di esodo che adduca verso un luogo sicuro o uno spazio calmo, dimensionato in funzione del massimo affollamento previsto e della capacita' di deflusso e realizzato secondo le indicazioni di cui ai seguenti punti. 4.2. Densita' di affollamento 1. L'affollamento complessivo e' determinato sommando quello previsto nelle singole aree come di seguito indicato: 1) sezione: numero di persone effettivamente previste; 2) atrio, zona accoglienza ed eventuali altri ambienti con affluenza di persone: 0,4 persone/m²; 3) uffici e servizi: 20% del numero di persone previsto per le sezioni. 2. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densita' di affollamento di cui al comma 1, l'indicazione del numero delle persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata, nelle forme di legge, dal responsabile dell'attivita'. 4.3. Capacita' di deflusso 1. La capacita' di deflusso non deve essere superiore a 50 per ogni piano. 4.4. Lunghezza dei percorsi di esodo 1. Il percorso effettivo per raggiungere un luogo sicuro da ogni punto dell'asilo nido non puo' essere superiore a 30 m, valore incrementabile a 45 m quando nei percorsi interessati dall'esodo sono impiegati solo materiali incombustibili. 2. Eventuali corridoi ciechi non possono avere lunghezza superiore a 15 m. 4.5. Larghezza delle vie di uscita 1. La larghezza delle uscite da ogni piano e' determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacita' di deflusso del piano. 2. E' consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale, passaggi e uscite aventi larghezza minima di 0,9 m computati pari ad un modulo. 3. Sono ammessi restringimenti puntuali purche' la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m, a condizione che lungo le vie di esodo siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ove e' ammessa la classe 1 di reazione al fuoco, ferma restando la rispondenza al sistema di classificazione europea richiamata al punto 3.3, comma 1. 4. Per le attivita' che occupano piu' di due piani fuori terra, la larghezza totale dei sistemi di vie di esodo deve essere calcolata sommando l'affollamento dei due piani consecutivi. La larghezza di ogni singola via di uscita deve essere multipla del modulo di uscita (0,6 m) e comunque non inferiore a due moduli. 4.6. Esodo orizzontale progressivo 1. Nella individuazione dei percorsi di esodo sono ammesse modalita' di esodo orizzontale progressivo. Per conseguire tale obiettivo ciascun piano deve essere suddiviso in almeno due compartimenti idonei a contenere, in situazioni di emergenza, oltre ai propri normali occupanti, il numero di bambini previsti per il compartimento adiacente con la capienza piu' alta, considerando una superficie media di 0,70 m²/persona. Tale superficie deve essere elevata a 1,50 m²/persona qualora l'esodo dei bambini debba avvenire con le attrezzature di ausilio all'esodo. 4.7. Numero di uscite 1. Le uscite da ciascun piano/compartimento non devono essere inferiori a due, ed essere raggiungibili con percorsi alternativi.