5. AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO 5.1. Generalita' 1. Tutti gli impianti devono essere progettati e realizzati secondo la regola dell'arte, in conformita' alla vigente normativa. 2. Detti impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi: non alterare la compartimentazione; evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi; non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti; non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi. 5.2. Impianti di produzione di calore e confezionamento dei pasti 1. Gli impianti di cottura con potenza inferiore a 35 kW devono essere installati in locali caratterizzati da strutture, ed elementi di separazione/comunicazione con altri ambienti, aventi le caratteristiche R/REI previste al punto 3.1. 2. In ogni caso non e' ammessa la comunicazione diretta con altri ambienti che non siano destinati alla consumazione dei pasti. 3. Nei locali d'installazione degli impianti alimentati a combustibile gassoso deve essere presente un sistema di rilevazione automatica di gas collegato con elettrovalvola esterna per la sua intercettazione e un sistema di allarme idoneo a comunicare la sua avvenuta attivazione. 4. Non e' ammessa la presenza di recipienti di gas all'interno dei locali. 5.3. Locali adibiti a depositi 1. E' consentito destinare locali di superficie limitata, e comunque non eccedente 10 m², alla conservazione di materiali per le esigenze dell'asilo nido, alle seguenti condizioni: strutture di separazione e porte di accesso conformi alle indicazioni di cui al precedente punto 3.1; aerazione pari a 1/40 della superficie in pianta; carico di incendio non superiore a 450 MJ/m²; presenza di un estintore portatile d'incendio, avente carica minima pari a 6 kg di capacita' estinguente non inferiore a 34A 144B C, posto all'esterno del locale, nelle immediate vicinanze della porta di accesso. E' consentito destinare a tale funzione anche locali privi della predetta aerazione purche' il valore carico di incendio non sia superiore a 100 MJ/m². 2. Depositi di superficie maggiore devono essere privi di comunicazione con asilo nido e separati da questo con le modalita' indicate al precedente punto 2.2. 5.4. Locali per il lavaggio e deposito della biancheria 1. Rientrano in questa categoria gli ambienti destinati ad ospitare impianti per il lavaggio della biancheria (lavatrice, asciugatrice e simili) e al suo deposito. Le loro caratteristiche dovranno essere conformi a quelle dei locali adibiti a deposito di cui al precedente punto 5.3, con l'esclusione dei limiti di superficie.