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5. AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO 
5.1. Generalita' 
    1. Tutti gli  impianti  devono  essere  progettati  e  realizzati
secondo la regola dell'arte, in conformita' alla vigente normativa. 
    2. Detti impianti devono possedere requisiti che garantiscano  il
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
      non alterare la compartimentazione; 
      evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di  altri
gas ritenuti pericolosi; 
      non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che  si
diffondano nei locali serviti; 
      non costituire elemento di propagazione  di  fumi  e/o  fiamme,
anche nella fase iniziale degli incendi. 
5.2. Impianti di produzione di calore e confezionamento dei pasti 
    1. Gli impianti di cottura con potenza inferiore a 35  kW  devono
essere installati in locali caratterizzati da strutture, ed  elementi
di  separazione/comunicazione   con   altri   ambienti,   aventi   le
caratteristiche R/REI previste al punto 3.1. 
    2. In ogni caso non e' ammessa la comunicazione diretta con altri
ambienti che non siano destinati alla consumazione dei pasti. 
    3.  Nei  locali  d'installazione  degli  impianti  alimentati   a
combustibile gassoso deve essere presente un sistema  di  rilevazione
automatica di gas collegato con elettrovalvola  esterna  per  la  sua
intercettazione e un sistema di allarme idoneo a  comunicare  la  sua
avvenuta attivazione. 
    4. Non e' ammessa la presenza di recipienti  di  gas  all'interno
dei locali. 
5.3. Locali adibiti a depositi 
    1. E' consentito  destinare  locali  di  superficie  limitata,  e
comunque non eccedente 10 m², alla conservazione di materiali per  le
esigenze dell'asilo nido, alle seguenti condizioni: 
      strutture di separazione  e  porte  di  accesso  conformi  alle
indicazioni di cui al precedente punto 3.1; 
      aerazione pari a 1/40 della superficie in pianta; 
      carico di incendio non superiore a 450 MJ/m²; 
      presenza di un estintore portatile  d'incendio,  avente  carica
minima pari a 6 kg di capacita' estinguente non inferiore a 34A  144B
C, posto all'esterno del  locale,  nelle  immediate  vicinanze  della
porta di accesso. 
    E' consentito destinare a tale funzione anche locali privi  della
predetta aerazione purche' il  valore  carico  di  incendio  non  sia
superiore a 100 MJ/m². 
    2.  Depositi  di  superficie  maggiore  devono  essere  privi  di
comunicazione con asilo nido e separati da questo  con  le  modalita'
indicate al precedente punto 2.2. 
5.4. Locali per il lavaggio e deposito della biancheria 
    1. Rientrano  in  questa  categoria  gli  ambienti  destinati  ad
ospitare  impianti  per  il  lavaggio  della  biancheria  (lavatrice,
asciugatrice e simili) e al suo deposito. 
    Le loro caratteristiche dovranno essere  conformi  a  quelle  dei
locali adibiti a  deposito  di  cui  al  precedente  punto  5.3,  con
l'esclusione dei limiti di superficie.