7. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI 7.1. Generalita' 1. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato. 7.2. Estintori 1. Le attivita' devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti secondo i criteri indicati nell'allegato V del decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, per le attivita' a rischio di incendio medio. 7.3. Impianto idrico antincendio 1. Gli asili nido con oltre 100 persone presenti dovranno essere dotati di un impianto idrico antincendio realizzato nel rispetto del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi), avente come riferimento i seguenti parametri ai fini dell'utilizzo della norma UNI 10779: Livello di pericolosita': 1; Protezione esterna: no; Caratteristiche dell'alimentazione idrica secondo la norma UNI 12845: singola.