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9. SISTEMI DI ALLARME 
    1. Le attivita' devono essere provviste di un sistema di  allarme
in grado di diffondere avvisi e segnali attraverso canali diversi  di
percezione sensoriale: 
      segnali acustici eventualmente  integrati  da  messaggi  vocali
contenenti  le  specifiche   informazioni   relative   al   tipo   di
comportamento da adottare; 
      segnali ottici e/o messaggi visivi. 
    2. Le procedure di  diffusione  dei  segnali  di  allarme  devono
essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.