(3)
3. UBICAZIONE 
 
    Le macchine elettriche devono essere installate in modo  tale  da
non essere esposte ad urti o manomissioni. 
    Le macchine elettriche possono essere installate: 
      all'aperto; 
      in locali esterni; 
      in locali inseriti  nella  volumetria  del  fabbricato  servito
ovvero in  fabbricati  destinati  anche  ad  altro  uso  diverso  non
pertinente alla macchina. 
    L'impianto deve essere progettato in modo  tale  che  l'eventuale
incendio di una macchina elettrica non sia causa di  propagazione  ad
altre  macchine  elettriche  o  ad  altre  costruzioni  collocate  in
prossimita'. A  tal  fine,  le  macchine  elettriche  debbono  essere
ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza riportate al  Titolo
II e al Titolo III, rispettivamente, per le installazioni nuove e per
quelle esistenti.