(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
               Responsabile dell'area marina protetta 
 
    l. Il Responsabile dell'area marina  protetta  e'  individuato  e
nominato  con  determina  dell'ente  gestore,  tra  soggetti   aventi
adeguate competenze professionali e specifica esperienza  in  materia
di gestione, sulla base  dei  requisiti  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
    2. L'incarico di Responsabile  dell'area  marina  protetta  viene
conferito dall'ente gestore, previa valutazione di  legittimita'  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalita'
stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare. 
    3. Al Responsabile dell'area marina protetta sono  attribuite  le
seguenti funzioni relative  all'organizzazione  ed  al  funzionamento
dell'area marina protetta: 
      a) predisposizione dei programmi di gestione  e  valorizzazione
dell'area marina protetta; 
      b)  predisposizione  del  bilancio  preventivo  e   del   conto
consuntivo dell'area marina protetta; 
      c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi del ente
gestore e con la Commissione di riserva; 
      d) attuazione delle direttive  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  per  il  perseguimento  delle
finalita' proprie dell'area marina protetta; 
      e) promozione di  progetti  anche  mediante  l'acquisizione  di
finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati; 
      f) promozione  di  iniziative  per  lo  sviluppo  di  attivita'
economiche compatibili con le finalita' dell'area marina protetta; 
      g) qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore. 
    4. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni
attribuitegli secondo le direttive impartite dall'ente gestore.