Art. 6. Responsabile dell'area marina protetta l. Il Responsabile dell'area marina protetta e' individuato e nominato con determina dell'ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimita' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Al Responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta: a) predisposizione dei programmi di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta; b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta; c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi del ente gestore e con la Commissione di riserva; d) attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalita' proprie dell'area marina protetta; e) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati; f) promozione di iniziative per lo sviluppo di attivita' economiche compatibili con le finalita' dell'area marina protetta; g) qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore. 4. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli secondo le direttive impartite dall'ente gestore.