Titolo 7
Rinuncia alla Garanzia
1. Nel caso in cui il soggetto beneficiario rinunci alla Garanzia
gia' concessa, non e' consentito il successivo ripristino della
garanzia del Fondo. Il soggetto beneficiario, qualora necessario,
deve presentare pertanto una nuova richiesta di ammissione alla
garanzia.