Titolo 8
Controlli
1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale (MAECI), Comitato direzionale per la cooperazione allo
sviluppo, stabilisce le modalita' di svolgimento delle verifiche e
dei controlli da parte del Soggetto gestore del Fondo di garanzia,
specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione
dei fondi alle finalita' previste. A tal fine dovranno essere svolti
controlli a campione almeno per il 10% delle operazioni garantite.