Titolo 1
Modalita' di richiesta di ammissione all'intervento del Fondo
1. La richiesta di ammissione puo' pervenire al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) - DGCS -
Ufficio X, contestualmente alla richiesta di finanziamento agevolato
ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della
legge n. 125/2014 (richiesta contestuale).
In tal caso, il soggetto beneficiario, al termine delle previste
procedure e qualora ne ricorrano i presupposti otterra' sia
l'ammissione al finanziamento sia allo schema di garanzia.
2. E' consentito presentare la richiesta di ammissione alla
garanzia successivamente alla domanda di finanziamento agevolato ai
sensi della normativa sopracitata (richiesta successiva).
In tal caso il soggetto beneficiario deve trasmettere al
MAECI-DGCS - Ufficio X, la domanda di finanziamento agevolato
manifestando la volonta' di accedere anche alle agevolazioni di cui
al Fondo di garanzia. Successivamente all'ottenimento della delibera
di concessione del finanziamento agevolato, il soggetto beneficiario
deve indirizzare direttamente al Soggetto gestore del Fondo di
garanzia la richiesta di ammissione alla garanzia entro il termine
ultimo di sei mesi dalla data di delibera del finanziamento
agevolato. Sono improcedibili le richieste pervenute al Soggetto
gestore del Fondo di garanzia oltre il suddetto termine.
3. La richiesta di ammissione al Fondo di garanzia deve essere
inoltrata utilizzando apposito modulo di domanda, da inviare mediante
Posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata A/R.
4. Il modulo di domanda deve essere compilato in ogni sua parte,
debitamente sottoscritto ed accompagnato dalla documentazione
richiesta, pena l'inammissibilita' della domanda stessa.
5. Non possono essere concesse garanzie in favore di imprese che
controllino o siano controllate da impresa gia' beneficiaria delle
garanzie del Fondo per un'esposizione complessiva del Fondo nei
confronti delle predette societa' superiore al 10% dell'ammontare
complessivo delle garanzie concesse a valere sul Fondo. Nella stessa
percentuale non possono essere concesse garanzie in favore di impresa
che, pur non versando in situazione di controllo diretto con impresa
gia' beneficiaria delle garanzie del Fondo, sia unitamente a questa
controllata da altra impresa.