Titolo 1 Modalita' di richiesta di ammissione all'intervento del Fondo 1. La richiesta di ammissione puo' pervenire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) - DGCS - Ufficio X, contestualmente alla richiesta di finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n. 125/2014 (richiesta contestuale). In tal caso, il soggetto beneficiario, al termine delle previste procedure e qualora ne ricorrano i presupposti otterra' sia l'ammissione al finanziamento sia allo schema di garanzia. 2. E' consentito presentare la richiesta di ammissione alla garanzia successivamente alla domanda di finanziamento agevolato ai sensi della normativa sopracitata (richiesta successiva). In tal caso il soggetto beneficiario deve trasmettere al MAECI-DGCS - Ufficio X, la domanda di finanziamento agevolato manifestando la volonta' di accedere anche alle agevolazioni di cui al Fondo di garanzia. Successivamente all'ottenimento della delibera di concessione del finanziamento agevolato, il soggetto beneficiario deve indirizzare direttamente al Soggetto gestore del Fondo di garanzia la richiesta di ammissione alla garanzia entro il termine ultimo di sei mesi dalla data di delibera del finanziamento agevolato. Sono improcedibili le richieste pervenute al Soggetto gestore del Fondo di garanzia oltre il suddetto termine. 3. La richiesta di ammissione al Fondo di garanzia deve essere inoltrata utilizzando apposito modulo di domanda, da inviare mediante Posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata A/R. 4. Il modulo di domanda deve essere compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto ed accompagnato dalla documentazione richiesta, pena l'inammissibilita' della domanda stessa. 5. Non possono essere concesse garanzie in favore di imprese che controllino o siano controllate da impresa gia' beneficiaria delle garanzie del Fondo per un'esposizione complessiva del Fondo nei confronti delle predette societa' superiore al 10% dell'ammontare complessivo delle garanzie concesse a valere sul Fondo. Nella stessa percentuale non possono essere concesse garanzie in favore di impresa che, pur non versando in situazione di controllo diretto con impresa gia' beneficiaria delle garanzie del Fondo, sia unitamente a questa controllata da altra impresa.