(Allegato-Titolo 1)
                              Titolo 1 
    Modalita' di richiesta di ammissione all'intervento del Fondo 
 
    1. La richiesta di ammissione puo' pervenire al  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)  -  DGCS  -
Ufficio X, contestualmente alla richiesta di finanziamento  agevolato
ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della
legge n. 125/2014 (richiesta contestuale). 
    In tal caso, il soggetto beneficiario, al termine delle  previste
procedure  e  qualora  ne  ricorrano  i  presupposti   otterra'   sia
l'ammissione al finanziamento sia allo schema di garanzia. 
    2. E' consentito  presentare  la  richiesta  di  ammissione  alla
garanzia successivamente alla domanda di finanziamento  agevolato  ai
sensi della normativa sopracitata (richiesta successiva). 
    In  tal  caso  il  soggetto  beneficiario  deve  trasmettere   al
MAECI-DGCS  -  Ufficio  X,  la  domanda  di  finanziamento  agevolato
manifestando la volonta' di accedere anche alle agevolazioni  di  cui
al Fondo di garanzia. Successivamente all'ottenimento della  delibera
di concessione del finanziamento agevolato, il soggetto  beneficiario
deve indirizzare  direttamente  al  Soggetto  gestore  del  Fondo  di
garanzia la richiesta di ammissione alla garanzia  entro  il  termine
ultimo  di  sei  mesi  dalla  data  di  delibera  del   finanziamento
agevolato. Sono improcedibili  le  richieste  pervenute  al  Soggetto
gestore del Fondo di garanzia oltre il suddetto termine. 
    3. La richiesta di ammissione al Fondo di  garanzia  deve  essere
inoltrata utilizzando apposito modulo di domanda, da inviare mediante
Posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata A/R. 
    4. Il modulo di domanda deve essere compilato in ogni sua  parte,
debitamente  sottoscritto  ed   accompagnato   dalla   documentazione
richiesta, pena l'inammissibilita' della domanda stessa. 
    5. Non possono essere concesse garanzie in favore di imprese  che
controllino o siano controllate da impresa  gia'  beneficiaria  delle
garanzie del Fondo  per  un'esposizione  complessiva  del  Fondo  nei
confronti delle predette societa'  superiore  al  10%  dell'ammontare
complessivo delle garanzie concesse a valere sul Fondo. Nella  stessa
percentuale non possono essere concesse garanzie in favore di impresa
che, pur non versando in situazione di controllo diretto con  impresa
gia' beneficiaria delle garanzie del Fondo, sia unitamente  a  questa
controllata da altra impresa.