Titolo 2
Procedimento di ammissione alla garanzia
1. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia assegna alle domande
un numero di posizione identificativo e comunica mediate Posta
elettronica certificata (PEC) ai soggetti beneficiari finali, entro
quindici giorni lavorativi decorrenti dall'arrivo delle richieste
presso il Soggetto gestore stesso, il numero di posizione assegnato e
il responsabile dell'unita' organizzativa competente per
l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilita'.
2. Ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo
delle richieste, sara' presa in considerazione la data in cui le
medesime sono pervenute al Soggetto gestore del Fondo di garanzia. La
documentazione ricevuta dal Soggetto gestore dopo le ore 17,00 si
considera pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini
di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si
considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo
successivo. Se le richieste di agevolazione sono superiori alla
dotazione del Fondo di garanzia, si soddisfano le richieste pervenute
nell'ordine cronologico fino ad esaurimento della capienza del Fondo.
3. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia controlla
l'ammissibilita' formale e procede alla valutazione delle richieste
di garanzia sulla base dei criteri di ammissibilita' di cui al
capitolo III delle presenti Disposizioni operative. Nel caso in cui
l'istruttoria si concluda con esito positivo, il Soggetto gestore
predispone la relazione istruttoria con la proposta di delibera e la
sottopone all'Ufficio X DGCS del MAECI per l'approvazione del
Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.
4. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora si verifichi una
o piu' cause di improcedibilita' di cui al successivo titolo 4.
5. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia comunica, entro
dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del Direzionale per
la cooperazione allo sviluppo, all'impresa richiedente mediante Posta
elettronica certificata (PEC) l'ammissione ovvero la non ammissione
all'intervento del Fondo, con le motivazioni che hanno indotto a
ritenere inammissibile la richiesta.
6. L'ammissione all'intervento del Fondo e' soggetta alla vigente
normativa antimafia.
7. L'ammissione all'intervento del Fondo e' deliberata dal
Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo
subordinatamente all'esistenza di disponibilita' impegnabili a carico
del Fondo.
8. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non puo'
essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e
bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere
acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, quali fidejussioni;
pegno; ipoteca o altre idonee garanzie.