Titolo 3
Integrazioni nel corso del procedimento istruttorio
1. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia, nel corso della
fase istruttoria, puo' fare richiesta di chiarimenti, precisazioni
e/o eventuali rettifiche necessari ai fini dell'istruttoria stessa, a
mezzo Posta elettronica certificata (PEC).
2. Le risposte alle richieste di cui al punto precedente devono
essere inoltrate, a mezzo Posta elettronica certificata o posta
raccomandata A/R, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione del Soggetto gestore del Fondo di
garanzia.
3. L'istruttoria si conclude con la decadenza della domanda
oggetto delle sopraindicate richieste in caso di mancato invio delle
risposte, entro il citato termine di trenta giorni.