Titolo 5
Delibera di ammissione alla Garanzia del Fondo
1. Valutata positivamente la richiesta di ammissione al Fondo di
garanzia, il Soggetto gestore predispone la relazione istruttoria con
la proposta di delibera completa dei dati e delle informazioni
contenute nel modulo di cui al titolo 1, capitolo 2 del presente
regolamento.
2. La proposta di delibera viene presentata dal Soggetto gestore
del Fondo di garanzia all'Ufficio X DGCS del MAECI per la successiva
approvazione del Comitato direzionale per la cooperazione allo
sviluppo, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo della
richiesta entro quarantacinque giorni dalla presentazione della
richiesta, salvo interruzioni per eventuali chiarimenti/integrazioni.
L'Ufficio X-DGCS del MAECI entro trenta giorni dalla data di
ricevimento del parere da parte del gestore, sottopone l'operazione
al Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.
3. La garanzia viene decretata con apposito atto dal MEF entro
trenta giorni dalla data di delibera del Comitato direzionale e il
Soggetto gestore del Fondo di garanzia provvedera' a darne
comunicazione al beneficiario tramite Posta elettronica certificata
(PEC) e al Soggetto gestore del Fondo rotativo di cui all'art. 6
della legge n. 49/1987 ovvero all'art. 8 della legge n. 125/2014,
corredata da apposita nota esplicativa di tutte le clausole e
condizioni.
4. La Garanzia non puo' avere una durata superiore rispetto alla
durata dell'operazione finanziaria garantita.