Titolo 6
Comunicazioni successive alla concessione della garanzia e richieste
di conferma
1. I soggetti beneficiari devono comunicare al Soggetto gestore
del Fondo di garanzia eventuali variazioni della titolarita'
dell'operazione, nonche' ogni altro fatto ritenuto rilevante ai fini
della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per
l'ammissione alla garanzia. La mancata comunicazione al gestore
comporta l'inefficacia della garanzia.
2. La suddetta comunicazione deve essere recapitata al Soggetto
gestore del Fondo di garanzia utilizzando apposito modulo da inviare
mediante Posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata
A/R.
3. I soggetti beneficiari devono presentare, a pena di
inefficacia, apposita richiesta di conferma della Garanzia qualora si
verifichino eventi che comportano una modifica dei requisiti
soggettivi o oggettivi sulla base dei quali e' stata concessa la
Garanzia. In particolare, la richiesta di conferma della garanzia
deve essere presentata:
a) in caso di variazione delle finalita' di investimento
inizialmente previste;
b) in tutti i casi in cui un nuovo soggetto succeda, a titolo
particolare o universale, nelle obbligazioni derivanti
dall'operazione garantita. Il gestore valuta in capo al nuovo
soggetto beneficiario finale la sussistenza dei requisiti oggettivi e
soggettivi previsti per l'ammissione alla Garanzia. Contestualmente
alla richiesta di conferma della garanzia, il soggetto beneficiario
deve inoltrare:
documentazione attestante il trasferimento della titolarita'
dell'operazione garantita al nuovo soggetto beneficiario finale;
«scoring» calcolato sugli ultimi due bilanci approvati e sulla
situazione economico finanziaria aggiornata del nuovo soggetto
beneficiario finale.
4. A tutte le richieste di conferma della garanzia si applicano
le modalita' previste dal titolo 2 del presente capitolo per le
richieste di ammissione. La conferma della garanzia e' deliberata dal
Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.